Le stazioni di servizio e la Tari:
non dovuta per le superfici improduttive

Le stazioni di servizio non devono pagare la Tari per le superfici improduttive di rifiuti solidi urbani concernenti l’attività svolta.

Si fa riferimento per esempio a locali inagibili, aree impraticabili o recintate. Non va pagata nemmeno per quelle meramente accessorie rispetto all’attività principale (come aree verdi o aiuole ornamentali, aree destinate alla sosta temporanea gratuita degli avventori o al passaggio degli autoveicoli ecc.). Niente tassa nemmeno per le superfici che producono rifiuti speciali o tossici e nocivi per le quali si paga un tributi diverso.

Lo ha ribadito la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, respingendo l’appello

del Comune di Termoli che voleva recuperare alcune annualità pregresse della TARSU (ora Tari) nei confronti di un’azienda associata alla Faib Confesercenti.

I giudici di primo grado avevano infatti accolto il ricorso presentato dal gestore, contro l’accertamento del Comune, ai fini della corretta distinzione tra le aree tassabili e quelle non tassabili. Pertanto la CTR di Campobasso ha consolidato in materia di imposizione comunale sulla produzione di rifiuti l’orientamento favorevole ai gestori già affermato in precedenti occasioni, in conformità alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 21 dicembre 1990 (Criteri di applicazione della TARSU per gli esercenti la distribuzione dei carburanti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA