Ammenda per Atalanta e Roma
E la Juve paga per i tifosi baby

Ammenda di 5.000 euro alla Juventus per i cori dei giovani tifosi di domenica nel corso del match contro l’Udinese. All’Atalanta un’ammenda di 10 mila euro, la Roma sanzionata di 15 mila euro. Due squalificati nel Verona, avversario domenica dei nerazzurri., stop per Cigarini.

Ammenda di 5.000 euro alla Juventus per i cori dei giovani tifosi di domenica nel corso del match contro l’Udinese. Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A Gianpaolo Tosel esaminando le gare dell’ultimo turno. La società bianconera paga «per avere suoi (giovanissimi...) sostenitori rivolto ripetutamente a un calciatore della squadra avversaria un coro ingiurioso».

Il Giudice ha inflitto due turni di stop a Jankovic (Verona), espulso ieri nel match contro la Fiorentina, «per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (quarta sanzione); per avere commesso un intervento

falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da

rete».

Un turno a Sorensen (Bologna), Barrientos, Tachtsidis

(Catania), Britos (Napoli), Cacciatore (Verona), Cigarini

(Atalanta) e Matuzalem (Genoa). Tra Verona e Atalanta, avversarie domenica, per ora vincono gli scaligeri 2-1, ma soltanto nel computo, oltretutto negativo, dei giocatori squalificati.

Tra le società, ammende anche a Roma (15.000 euro), Atalanta (10.000 euro), Parma (10.000 euro), Lazio (5.000 euro), Cagliari, Verona (3.000 euro), Cagliari (2.000 euro). Ecco le motivazioni relative ad Atalanta-Roma.

Ammenda di 15 mila euro alla Roma per avere suoi sostenitori, al 6’ e 45’ del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre bengala, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di 10 mila euro: all’Atalanta per avere suoi sostenitori, al 6’ del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; per avere inoltre, al 5’ del primo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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