Lavoro, Decreto Dignità in vigore
Ecco le novità operative da novembre

Limite di due anni ai contratti a tempo determinato, causale per i rinnovi. Zambonelli esprime le perplessità di Ascom: «Questi vincoli non aumenteranno l’occupazione».

Arrivano importanti novità in tema di contratti a termine e contratti di somministrazione. Il 12 agosto il Senato ha convertito in legge il Decreto Dignità (Dl 12 luglio 2018) che rimette mano in modo deciso a questa tipologia di contratto. Per fortuna, il Governo ha introdotto un periodo transitorio per permettere alle imprese di adeguarsi: le novità scatteranno dal 1° novembre, fino ad allora si potranno applicare le vecchie norme.

In base alla nuova normativa, il contratto di lavoro a termine potrà durare al massimo 12 mesi. Il datore di lavoro potrà rinnovarlo – previo accordo del dipendente - fino a quattro volte (non più cinque), fino a un massimo di due anni (prima erano tre). In caso di rinnovo, dovrà però indicare una causale che attesti la presenza di almeno una di queste esigenze: temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria; sostitutive di altri lavoratori, connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, relativi a picchi di attività stagionali. Niente causali, invece, per i lavoratori stagionali. In assenza di causali, dopo i 12 mesi il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato.

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