Pensione di reversibilità
Il vademecum per ottenerla

Delasa della Fnp Cisl: «Spesso rimane l’unica fonte di sostentamento della famiglia».

Purtroppo, di questi tempi, è quasi inevitabile che le domande che arrivano ai call center di patronati e sindacati siano relative a pratiche riguardanti successioni o pensioni di reversibilità.

«Chi vive in paese, in particolare in Valseriana dove il contagio è particolarmente intenso, e vede ogni giorno un conoscente, un amico, un parente che viene a mancare, sa bene che i dati reali sono molto più pesanti – dice Caterina Delasa, segretaria generale di FNP CISL Bergamo. È un momento straziante, reso ancora più difficile dal fatto che non si può in genere né assistere né accompagnare le persone care che ci lasciano. In mezzo a tutto questo c’è pure la necessità di espletare alcune pratiche necessarie e urgenti, come la pensione per i superstiti che spesso resta l’unico reddito familiare. Tra l’altro in una situazione di emergenza che ci impedisce di uscire di casa».

Cosa fare ?

Su questo interviene un vademecum di INAS CISL, il patronato di via Carnovali, attivo anche in questi giorni tramite mail e telefono (informazioni al numero 035 324111 e sul sito www.inas.it).

«Il patronato INAS – dice la direttrice Daniela Zucchelli - è vicino alle famiglie nel disbrigo delle pratiche burocratiche per la reversibilità in questo difficile momento».

Pensione di reversibilità: che cos’è
La pensione di reversibilità, o pensione ai superstiti, spetta ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto, iscritto in una delle gestioni previdenziali Inps.

Si ha diritto alla pensione di reversibilità se il soggetto, al momento del decesso, si trovava in una delle seguenti condizioni:

•era titolare di una pensione diretta;

•aveva 15 anni di contributi accreditati in tutta la vita lavorativa;

•aveva 5 anni di contributi accreditati, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

Pensione di reversibilità: a chi spetta

•coniuge e figli minori (se maggiorenni, devono essere studenti o inabili);

•uniti civilmente, equiparati al coniuge;

•genitori, in assenza di coniuge e figli aventi diritto;

•fratelli o sorelle inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico del lavoratore o del pensionato deceduto, in assenza di genitori.

Pensione di reversibilità: come si calcola

La pensione di reversibilità si calcola in base a una percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore, in relazione al rapporto di parentela con la persona deceduta:

•al coniuge spetta il 60%; anche se titolare di stipendio o di altra pensione

•al figlio unico superstite, minore, studente o inabile spetta il 70%;

•a ciascun figlio, se ne ha diritto anche il coniuge, spetta il 20%;

•a ciascun figlio, se il coniuge non ne ha diritto, spetta il 40%;

•a genitori o fratelli e sorelle, spetta il 15% per ciascuno.

La pensione di reversibilità viene pagata a partire dal 1° giorno del mese successivo al decesso del lavoratore o del pensionato.

C’è un altro aspetto triste che in questi momenti diventa purtroppo importante: si tratta della successione del familiare venuto a mancare.

Evelina Gozzo, responsabile dell’Ufficio Successioni del Caf Cisl, ricorda che, «In presenza di proprietà immobiliari e investimenti finanziari (compreso il conto corrente bancario e postale) è necessario presentare la dichiarazione: per perfezionare la pratica c’è tempo un anno dalla data del decesso».

Per informazioni, è possibile contattare l’ufficio chiamando il numero 035324541 dalle 9 alle 12.

Documenti necessari per la domanda di reversibilità

•COPIA CARTA D’IDENTITA E COPIA CODICE FISCALE RICHIEDENTE

•COPIA CODICE FISCALE DEL DECEDUTO

•IBAN (in caso di c/c cointestato con il dante causa è necessario aprirne uno nuovo)

•ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL RICHIEDENTE (PIU’ EVENTUALI REDDITI ESTERI)

•COPIA CODICE FISCALE DEI FAMILIARI A CARICO

•DATA DEL DECESSO E DATA DEL MATRIMONIO (no certificati)

•CATEGORIA E NUMERO PENSIONE DANTE CAUSA

SE I CONIUGI ERANO SEPARATI

•COPIA SENTENZA DI SEPARAZIONE

SE I CONIUGI ERANO DIVORZIATI

•COPIA SENTENZA DI DIVORZIO (doveva avere l’assegno di mantenimento)

 SE CI SONO FIGLI MINORI:

•COPIA CARTA D’IDENTITA E COPIA CODICE FISCALE DEL FIGLIO

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