Esenzioni dal ticket per reddito
Rinnovi, la scadenza è il 30 giugno

Massima allerta per l’esenzione dei ticket sanitari. Da quest’anno, infatti, niente più rinnovo automatico per le esenzioni del ticket sanitario per reddito definite E02, E12, E13, E30, E40.

Anche se nelle scorse settimane molti bergamaschi si sono già portati avanti per mettersi in regola con le nuove disposizioni di Regione Lombardia, sul tema rimangono ancora molti dubbi, soprattutto tra le fasce più deboli di cittadini. «Quest’anno la scadenza per il rinnovo (tramite autocertificazione) delle esenzioni sopracitate è stata prorogata al 30 giugno, quindi c’è ancora un mese di tempo – spiega Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, l’associazione a difesa dei consumatori e dell’ambiente della Cisl -, ma dal 2020 i cittadini che hanno diritto alle esenzioni dovranno rinnovarle entro il 31 marzo di ogni anno. Diverse le modalità per rinnovarle: presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle aziende socio sanitarie territoriali (Asst, ex aziende ospedaliere) dell’Agenzia di tutela della salute (Ats, ex Asl) di competenza; online, autenticandosi al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi welfare digitali; mentre per le esenzioni E30 ed E40 presso qualunque farmacia sul territorio regionale».

Le esenzioni da rinnovare

Vediamo più nel dettaglio quali sono le esenzioni che vanno rinnovate ogni anno con l’autocertificazione e chi ne ha diritto: esenzione ticket farmaceutica e specialistica ambulatoriale (E02), ne hanno diritto i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; esenzione ticket farmaceutica e specialistica ambulatoriale (E12) spetta ai disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a carico, con reddito familiare pari o inferiore a 27.000 euro/anno; esenzione ticket farmaceutica e specialistica ambulatoriale (E13), ai cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità, o a cui è stato concesso il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/84 n. 726, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare Inps n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti; esenzione ticket farmaceutica, per i farmaci correlati alla patologia (no esenzione specialistica ambulatoriale) ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri di cui alla tabella 2 D.Lgs. n. 109/1998.

La possibilità di revoca

«È bene ricordare – evidenzia Mina Busi - che i cittadini possono comunque revocare le eventuali esenzioni rispetto alle quali ritengano di non avere più diritto. In questo caso devono presentare una specifica dichiarazione presso gli stessi sportelli di Scelta e Revoca delle Asst di riferimento dove gli aventi diritto presentano l’autocertificazione. La Legge Regionale n. 23 del 28 dicembre 2018 ha introdotto alcune agevolazioni per chi ha fruito (spesso in buona fede) di prestazioni senza avere i requisiti previsti per le esenzioni E01, E02, E03, E04, E05, E12, E14, E15.

«Nel caso l’assistito abbia ricevuto un’ordinanza di ingiunzione entro il 31.12.2018 - spiega la presidente di Adiconsum Bergamo - può regolarizzare la posizione entro il 31.12.2019 (anziché entro 30 giorni dalla notifica) pagando l’intero importo indicato nell’ordinanza, oppure a rate (minimo 100 euro/mese) con applicazione degli interessi legali. Lo stesso vale per un’ordinanza d’ingiunzione entro il 31.12.2019 (in regola entro il 30.04.2020). Se si è ricevuto invece un verbale di accertamento entro il 31.12.2018, si può regolarizzare entro il 31 dicembre di quest’anno pagando in un’unica soluzione solo l’importo corrispondente al ticket non versato, maggiorato degli interessi legali e delle spese postali, senza pagare la sanzione amministrativa. Idem nel caso si riceva il Verbale di accertamento entro il 31.12.2019 (in regola entro il 30.04.2020)».

Nel caso l’assistito, senza aver ricevuto accertamenti, vuole regolarizzare spontaneamente la propria posizione, può farlo entro il 31 dicembre 2019 presso l’Ats, tramite email ([email protected]) o Pec ([email protected]); o con una raccomandata indirizzata all’Ats Bergamo, in via Gallicciolli 4, 24121 Bergamo. L’assistito sarà contattato e dovrà successivamente sottoscrivere senza alcuna sanzione un impegno a pagare il solo importo del ticket entro 30 giorni, oppure l’importo del ticket maggiorato degli interessi legali nel caso di pagamento rateale o dopo 30 giorni. Info e modulistica sul siti Ats Bergamo (www.ats-bg.it).

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