Dopo l’emergenza, un mese per dichiarare gli aiuti di Stato per il Covid

Da sapere. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate disponibile il nuovo modello semplificato per le imprese. L’invio entro il 30 novembre.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva (di atto notorio) che le imprese beneficiarie di aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022. Con le nove pagine della dichiarazione si può attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici di cui si è fruito non supera i massimali indicati nella comunicazione della Commissione europea «Temporary framework» e il rispetto delle varie condizioni previste.

La nuova versione recepisce quanto formulato dalla Commissione europea e rende più agevole la sua compilazione. Per scaricare il modello aggiornato, le relative istruzioni per la compilazione (10 pagine), basta collegarsi alla home page delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e seguire il percorso: Normativa e prassi - Provvedimenti - Provvedimento del 25/10/2022 (Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti).

La dichiarazione/modello va presentata in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante: il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate; i canali telematici delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Alla presentazione della dichiarazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico.

Le principali novità introdotte dalla versione semplificata

Se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ovvero se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti. Sono esclusi dall’esonero gli aiuti relativi all’Imposta municipale unica (Imu), che vanno comunque indicati nel quadro A.

La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla: in questo caso gli stessi non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione. Oltre al sito delle Entrate, informazioni al numero verde gratuito 800.909696 (da fisso), 06/96668907 (da cellulare), +39 06/96668933 (dall’estero).

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