Giustizia, il pensiero dei padri costituenti

ITALIA. Meuccio Ruini - nell’illustrare il progetto dell’articolo 104 della Costituzione «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» - sottolineava due elementi fondamentali della ratio del testo costituzionale elaborato dall’Assemblea costituente.

Precisava che la magistratura «non è soltanto un ordine; è sostanzialmente un potere dello Stato» e mettendo in rilievo che il testo del progetto garantiva alla magistratura «l’assoluta autonomia dei giudici di fronte al potere esecutivo». Le due precisazioni avevano (ed ebbero) un peso nel dibattito all’Assemblea Costituente. Ruini era stato, infatti, nominato presidente della Commissione dei 75 che elaborò il testo approvato il 22 dicembre 1947, in vigore dal 1° gennaio 1948.

Il ruolo e l’organizzazione della magistratura - in quanto terzo potere dell’ordinamento della Repubblica - ebbe un’ampia rilevanza nel dibattito alla Costituente. Uno dei cardini del potere fu sancito dall’articolo 101 del progetto, che fissava due principi fondamentali della democrazia. «La giustizia è amministrata in nome del popolo»: tale assunto avrebbe trovato risoluzione della presenza di membri scelti dal Parlamento nel Consiglio superiore della magistratura. Il dettato costituzionale affidava (articolo 102) alla legislazione ordinaria la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. Non meno rilevante il principio, sempre dell’articolo 101, per il quale «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». La soluzione definita nel testo finale scartava l’ipotesi - avanzata nel dibattito - di sostenere la magistratura «vincolata» dalla legge. Sull’autonomia della magistratura Meuccio Ruini mise in rilievo che l’indipendenza della magistratura era «un’esigenza e una conquista della democrazia». Di opinione del tutto opposta l’onorevole Preti, il quale asseriva che «gli ordini autonomi e indipendenti nello Stato moderno non esistono», poiché «un pieno autogoverno della magistratura significa[va] uno Stato nello Stato, o perlomeno una casta, chiusa, intangibile». Tale posizione non ebbe l’approvazione dell’Assemblea.

La riforma costituzionale

Il lavoro dell’Assemblea Costituente trovò la sua ratifica nel dicembre 1947. Ottant’anni dopo sulla modifica dell’ordinamento della giustizia il Governo, già dal suo insediamento, ha deciso di percorrere una strada particolarmente impervia, puntando sulla riforma costituzionale. La scelta ha suscitato non poche obiezioni e ha mostrato rilevanti crepe. Nel merito e nel metodo. Il procedimento «rafforzato» - come era prevedibile - è sfociato nella necessità di sottoporre la modifica costituzionale a un referendum. Esito del tutto prevedibile, stante la scelta di non accettare il confronto con le forze politiche di opposizione. Un percorso tanto ardimentoso quanto rischioso. Di regola, nella storia delle democrazie, le modifiche costituzionali hanno avuto risultati positivi se approvati sia dalla maggioranza sia dall’opposizione. Al riguardo, i partiti di governo hanno replicato che anche la sinistra - approvando la legge costituzionale n. 3 del 2001 – ha imposto il suo progetto con le sole forze di maggioranza.

Un esito pieno di incognite

Nei fatti, il Paese (non tanto la Nazione) si è progressivamente spaccato, poiché la modifica di ben sette articoli della Carta costituzionale ha favorito la politicizzazione della riforma della giustizia. I partiti di governo hanno costantemente ripetuto che il punto qualificante era rappresentato dalla volontà di separare la carriera di pubblico ministero da quello di giudice. Finalità in sé teoricamente utile, ma che ha messo in moto un processo di snaturamento del modello costituzionale. In più, il tono aggressivo del ministro della Giustizia, in tutto l’arco del procedimento di varo della riforma, ha favorito la contrapposizione con l’opposizione. A dieci giorni dal referendum sembra impossibile trascurare una circostanza: il referendum si profila come un giudizio politico sul Governo. Esito pieno di incognite.

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