Politica e magistratura, la soluzione difficile di un rapporto delicato

IL COMMENTO. In Italia, nel periodo tra l’unificazione nazionale e la nascita della Repubblica, il confronto fra il potere giudiziario e quello politico fu obiettivamente impari.

Con la caduta del regime fascista si chiudeva un periodo storico contrassegnato dalla sostanziale sottoposizione della magistratura al sistema politico. In un quinquennio (1943-1948) la caduta del fascismo, la liberazione, la fine del conflitto mondiale, la nascita della Repubblica e, su tutto, la Costituzione del 1948 aprirono le porte a un orizzonte totalmente nuovo alla magistratura. L’indipendenza tanto agognata venne solennemente sancita nella Costituzione e incardinata nell’articolo 101. Da tale principio derivarono altri profondi cambiamenti nel rapporto tra giurisdizione e potere politico e, più specificamente, tra governo e magistratura.

Tutto ciò nella Carta ma, di fatto, soltanto sulla carta. Cioè, senza molti passi avanti. Seguì una vicenda tormentata i cui esiti possono essere descritti come un caso esemplare di eterogenesi dei fini. Nel corso degli 80 anni della Repubblica la dialettica politica-giurisdizione non ha prodotto (come avevano sperato i Padri costituenti) un diverso equilibrio, bensì un nuovo squilibrio. Con un sistema politico sempre più allergico a rispettare l’azione della magistratura, la quale, a sua volta, è straripata sovente nell’uso dell’attività di controllo nei riguardi del potere legislativo e di quello esecutivo. Per avviare una riflessione politica e istituzionale sul funzionamento della giustizia e sui rimedi necessari a garantire qualità dell’attività giurisdizionale e il rispetto dell’autonomia della magistratura da parte del Parlamento e del Governo occorrerebbe un largo consenso nella società civile, nonché intese tra forze di governo e partiti di opposizione.

La soluzione del delicato problema del rapporto tra sistema politico e ruolo della magistratura resta arduo. È sufficiente tener conto che le difficoltà non mancarono nemmeno nell’ambito del dibattito all’Assemblea costituente. Ne è esempio significativo la discussione sulla composizione del Csm. In merito Piero Calamandrei sostenne che l’organo di autogoverno della magistratura non poteva che essere composto esclusivamente di magistrati, eletti dai magistrati stessi. Il famoso giurista sottolineò che la questione dell’autogoverno della magistratura doveva essere affrontata con lo stesso spirito con il quale si discuteva della Costituzione nel suo insieme. La Costituzione democratica doveva «muovere dal punto di vista della minoranza», poiché il «carattere essenziale della democrazia» consisteva anche nel «difendere i diritti delle minoranze». Quarant’anni dopo Norberto Bobbio metteva in rilievo l’importanza dei meccanismi costituzionali che precludevano «l’esercizio arbitrario e illegittimo del potere». Fondamentale il controllo del potere esecutivo da parte di quello legislativo, al quale spetta in ultima istanza il potere d’indirizzo politico. Altro pilastro della democrazia era costituito da «una magistratura indipendente dal potere politico». Opinione chiara e netta. Nella situazione attuale il referendum confermativo sulla riforma costituzionale riguardante la magistratura ha assunto una smisurata, e non ortodossa, valenza politica.

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