Riscaldamento: con il freddo possibile accendere i termosifoni fino a 7 ore al giorno

NEI CONDOMINI. Non serve una nuova ordinanza del Comune di Bergamo: già prevista la possibilità di attivare gli impianti termici in caso di maltempo oltre la data di chiusura del 15 aprile.

Con l’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni in molti si stanno chiedendo se è possibile prevedere un’ accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento. A porsi il problema sono soprattutto gli inquilini dei condomini che si chiedono se l’amministratore può provvedere a una riaccensione o serva invece attendere un’ordinanza comunale.

In realtà l’ordinanza del Comune di Bergamo, che prevedeva l’accensione dei termosifoni dal 25 ottobre e fino al 15 aprile 2024, stabilisce anche che in caso di abbassamento delle temperature è possibile attivare, per un massimo di sette ore al giorno, gli impianti termici. Pertanto anche al di fuori del periodo previsto di accensione, gli impianti termici possono essere comunque attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio.

Che cosa dice l’ordinanza

La stagione termica è stata avviata il 25 ottobre e si è chiusa il 15 aprile: durante questo periodo è stato possibile accendere i termosifoni fino a 14 ore al giorno. È quanto stabilisce l’ordinanza pubblicata sul sito del Comune di Bergamo, una disposizione che cerca di far ordine sul tema del riscaldamento privato una volta decaduto il cosiddetto «decreto Cingolani», che aveva disciplinato l’accensione degli impianti nella scorsa stagione termica, gravata dai rincari dei prezzi del gas per via del conflitto tra Russia e Ucraina. L’ordinanza del 12 ottobre prevede la riduzione delle temperature massime a 17°C (+/- 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; e a 19°C (+/- 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici. Posticipa ’accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 14 ore al 25 ottobre, sino al 15 aprile 2024. I limiti temporali di esercizio degli impianti termici non si applicano a ospedali, cliniche e case di cura e di ricovero, alle scuole materne, agli asili nido e alle piscine.

Nell’ordinanza si ricorda che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità, i riscaldamenti possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alle sette ore.

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