La Culla per la Vita accoglie Pietro. Per la mamma ci sono 10 giorni per tornare sui suoi passi
IL FATTO. Accudito in ospedale, il bimbo sta bene. Per i genitori è ancora possibile un ripensamento.
Il riserbo su informazioni e dettagli personali sul bambino è massimo, perché massima è la delicatezza del momento. La priorità, in caso di neonato affidato a una Culla per la Vita , è infatti quella di tutelare il benessere del bambino e la scelta presa dai genitori. Che, non è escluso, potrebbero avere un ripensamento. Sebbene una legge specifica che disciplini le Culle per la Vita in Italia non esista, le norme sullo Stato civile prevedono un tempo di 10 giorni dalla nascita per dichiarare un figlio all’anagrafe. Un arco temporale nel quale, di fatto, i genitori possono decidere o meno di riconoscere il proprio bambino. Il quadro normativo di riferimento è il Dpr 396 del 2000, la stessa legge che consente a tutte le donne anche il parto in ospedale nel completo anonimato.
Il testo della norma, visionabile sul sito del ministero dell’Interno, riporta: «La dichiarazione (all’anagrafe, ndr) può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita».
Ma la norma chiarisce anche alcuni degli aspetti legati all’abbandono di bambini. In particolare stabilisce come chiunque ritrovi un bambino abbandonato debba in questi casi affidarlo «ad un istituto o ad una casa di cura», il cui direttore della struttura «che accoglie il bambino ne dà immediata comunicazione all’ufficiale dello Stato civile del Comune dove è avvenuto il ritrovamento».
Il nome
È poi l’ufficiale dello Stato civile a portare avanti l’istanza, registrando il neonato attribuendogli anche un nome e un cognome. È verosimile dunque che il piccolo Pietro - questo il nome che è stato dato in via informale in ospedale al neonato ritrovato nella Culla per la Vita della Croce Rossa -, salvo una diversa decisione dei suoi genitori con la volontà di riconoscimento, possa essere iscritto all’anagrafe proprio con il nome con cui per ora è stato identificato.
Sempre il Dpr 396/2000 precisa: «L’ufficiale dello Stato civile iscrive negli archivi apposito processo verbale nel quale indica l’età apparente e il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il Tribunale per i minorenni per l’espletamento delle incombenze di rispettiva competenza».
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