Voli in ritardo o cancellati, ecco a chi spettano rimborsi e indennizzi

Le norme Se il passeggero viene informato dell’annullamento meno di 14 giorni prima della data di partenza, ha diritto a un risarcimento fino a 600 euro.

Vacanze rovinate e disguidi a catena per i passeggeri, che spaziano dai ritardi alla mancanza di assistenza e, il più delle volte, proprio con la soppressione dell’agognato volo. I disagi riscontrati in questi giorni in vari aeroporti europei per mancanza di addetti e scioperi continui, che hanno coinvolto i voli di compagnie estere e low cost, ripropongono il tema della tutela dei diritti dei passeggeri, sempre più disorientati nonostante un complesso di norme (il regolamento Ue 261 del 2004) che prevede risarcimenti, indennizzi, rimborsi e obbligo di assistenza in caso di ritardi e voli soppressi.

In caso di cancellazione: rimborso e indennizzo

Ma andiamo per ordine: il regolamento si applica ai voli intra Unione europea, che arrivano nell’Unione europea e gestiti da una compagnia comunitaria o che partono dall’Unione europea con destinazione fuori. Il passeggero vittima di un viaggio annullato ha diritto a scegliere tra il rimborso, un volo alternativo o uno di ritorno e ha diritto all’assistenza in aeroporto. Chi viene informato della cancellazione meno di 14 giorni prima della data prevista per la partenza ha diritto al risarcimento, che varia a seconda della distanza: 250 euro per i voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli oltre 1.500 chilometri, 600 euro per i viaggi oltre 3.500 chilometri. Il risarcimento non è previsto se si è informati della cancellazione più di 14 giorni prima della partenza e ancora non è dovuto se la compagnia offre un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre un’ora prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo previsto. Se il volo è cancellato, il vettore deve fornire bevande, cibo e sistemazione in albergo e, se non lo fa, deve rimborsare i costi documentati dal viaggiatore.

Ritardo: va risarcito se è di oltre tre ore

In caso di ritardo il viaggiatore ha diritto ad assistenza, rimborso e volo di ritorno a seconda della durata del ritardo e della distanza del volo. Con oltre 3 ore di ritardo, si ha diritto al risarcimento, che può essere esercitato attraverso un reclamo alla compagnia, all’autorità nazionale competente o agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie. La casistica è ampia e anche nella Bergamasca in tanti si sono rivolti alle associazioni dei consumatori per far valere i propri diritti compressi.

«Il reclamo va fatto per iscritto»

«In questi giorni molte persone ci stanno contattando – conferma Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo -. Il regolamento europeo del 2004 offre un’importante tutela al viaggiatore, prevedendo tra l’altro il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo. Spesso e volentieri, però, le compagnie aeree sono restie a riconoscere quanto reclamato dai passeggeri. È sempre importante formalizzare il reclamo per iscritto, allegando copia dei biglietti di volo e delle spese sostenute inviando il tutto alla sede della compagnia aerea tramite raccomandata o Pec. La compensazione pecuniaria è dovuta sempre per passeggero. Non spetta invece nei casi in cui il vettore aereo provi che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteo, allarmi per la sicurezza). La Corte di Giustizia europea ha escluso la la nozione di circostanze eccezionali nei casi di sciopero».

Le associazioni dei consumatori: «Il risarcimento spetta anche se i disservizi sono stati causati da scioperi del personale. Non spetta se la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali»

«Anche noi stiamo ricevendo chiamate di viaggiatori disperati - puntualizza Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che i disservizi causati dagli scioperi dei dipendenti della compagnia aerea sono idonei al risarcimento. Se il volo viene cancellato, la compagnia dovrà trovare al passeggero un posto sul primo volo disponibile, in modo da garantirgli la possibilità di ripartire. Purtroppo, le compagnie non sempre riescono a far fronte all’emergenza».

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