730, nuovi sgravi per i modelli 2019
Detrazioni su trasporto e assicurazioni

Via libera da parte del fisco ai modelli definitivi per le dichiarazioni 2019. I documenti, disponibili sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione «Strumenti», sono: 730, Certificazione unica (Cu), Iva, Iva 74 bis, 770, e Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe), con le relative istruzioni.

Al debutto diverse novità. Nel caso del modello 730/2019 citiamo: le detrazioni d’imposta delle spese per l’abbonamento al trasposto pubblico e per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo. Inoltre, nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico.

Le Entrate ricordano che per fruire delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile: (www.enea.it) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Nella Certificazione unica 2019 vi è l’inserimento di alcuni nuovi campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetto Ape) previsto dalla legge n. 232/2016. Nel modello è stata introdotta anche una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale. Novità anche per i contribuenti Iva. Inserito il rigo VA16 per i soggetti che da quest’anno parteciperanno a un Gruppo Iva (artt. 70-bis e seguenti del Dpr n. 633/1972). Le Entrate spiegano che i contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo.

Inserito anche il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1 gennaio 2019. Infine, nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal Dl n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfetario della legge n. 190 del 2014.

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