Fisco, agevolazioni Irpef per le spese sanitarie: le novità

TASSE. Aggiornata la guida sulle detrazioni, in genere pari al 19%. Previsti alcuni requisiti per bonus vista e sgravio sulle mascherine.

Novità dal fisco in merito ad alcune agevolazioni sulle spese sanitarie, la tipologia più richiesta da parte dei contribuenti. Ricordiamo che per la maggior parte delle spese, come nei casi seguenti,  è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 19% della spesa sostenuta per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).

Guida aggiornata

La guida aggiornata messa on line sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) specifica che il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (comprese le spese per l’acquisto del liquido) ottenuto tramite il «bonus vista» comporta l’impossibilita di detrarre l’intera spesa, mentre la detraibilità dei costi sopportati per le mascherine protettive è garantita solo se queste rientrano fra i dispositivi medici individuati dal ministero della Salute e rispettano i requisiti di marcatura CE.

Lenti e mascherine

Entrando nello specifico del capitolo occhiali e lenti a contatto, nella legge di Bilancio 2021 è stata prevista l’erogazione di un bonus vista di 50 euro (in forma di voucher una tantum) per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive in favore dei contribuenti appartenenti a nuclei familiari aventi un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 10mila euro annui. Per coloro che hanno ricevuto nel 2022 tale contributo, la spesa detraibile da indicare in dichiarazione dei redditi può essere quindi pari all’ammontare delle spese sostenute al netto dell’importo (50 euro) del bonus già ottenuto. Nuove indicazioni anche per fruire della detrazione della spesa sostenuta per l’acquisto delle «mascherine chirurgiche», di quelle “Ffp2 e Ffp3” e anche per l’esecuzione di tamponi e di test per il Covid, eseguiti da laboratori pubblici o privati. In merito alle prime, è necessario verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura CE.

Tamponi

Per quanto riguarda i tamponi, per avere sconto fiscale, l’obbligo di pagamento tracciato è solo per prestazioni in strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per tamponi e test in farmacia le spese sono quindi detraibili anche in contanti. I tamponi rapidi utilizzati in ambito domestico non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal ministero: se lo scontrino non riporta il codice AD, è necessario conservare la documentazione con la marcatura CE del dispositivo e la conformità alla normativa europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA