In vigore le nuove norme sui congedi, 10 giorni per i papà: ecco cosa cambia

Le novità. Sono entrate in vigore sabato 13 agosto le nuove norme sul congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Salgono a 9 i mesi indennizzabili al 30%.

Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio. Sono alcune delle novità in vigore da sabato 13 agosto sul congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo ricorda l’Inps.

Le novità

In caso di parto plurimo la durata del congedo che si applica anche al padre adottivo e affidatario, è aumentata a 20 giorni lavorativi. Può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.

Alle lavoratrici autonome inoltre è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.

Congedo facoltativo

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre elevabili a sette nel caso ne prenda almeno tre con un massimo per la coppia di 11 mesi) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i dipendenti avranno diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti.

I dipendenti che hanno un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo della pensione (524 euro per il 2022), quindi a 1.310 euro, potranno chiedere l’indennizzo al 30% per tutti i mesi di congedo chiesti (non solo i 9 complessivi) fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo)

Aumenta il periodo indennizzabile al 30%

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. I dipendenti che hanno un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo della pensione (524 euro per il 2022), quindi a 1.310 euro, potranno chiedere l’indennizzo al 30% per tutti i mesi di congedo chiesti (non solo i 9 complessivi) fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo). I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata potranno fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio.

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