La dignità del malato, sofferenza e custodia
MONDO. Si torna a chiedere una legge sul suicidio medicalmente assistito.Cosa dovrebbe tutelare?
La dignità della persona malata non c’è dubbio, ma sulle modalità c’è diversità di parere. La giurisprudenza italiana, nelle sentenze recenti sul fine vita, ha scelto di privilegiare il diritto all’autodeterminazione terapeutica che insieme al diritto alla vita costituisce il perno normativo del rispetto della dignità umana.
La possibilità di rifiutare e di interrompere le terapie (legge 219/2017), ha determinato nella regolamentazione dell’esercizio del diritto alla salute un affievolimento del principio dell’indisponibilità della vita, per cui si è riconosciuto al malato la possibilità di chiedere il suicidio assistito stante i quattro requisiti previsti dalla Corte Costituzionale (sen. 242/2019).
Il motivo sostanziale, per poter chiedere l’aiuto al suicidio, è nella facoltà del malato di sottrarsi al decorso di una morte lenta, carica di sofferenze e ritenuta dallo stesso non dignitosa. Essere «costretti» a una tale morte è lesivo della dignità della persona.
La riflessione del magistero della Chiesa Cattolica fonda la dignità dell’essere umano nella sua relazione filiale con Dio. Per cui la dignità della persona è connessa all’inviolabilità della sua vita. La vita è il bene primario da cui dipende ogni altro diritto, compreso quello alla libertà. Da questa prospettiva, antropologica e teologica, il magistero afferma che la dignità del malato terminale va innanzitutto tutelata garantendo le cure («curarsi e farsi curare») ed escludendo l’eutanasia come diretta violazione del diritto alla vita, ma parimenti asserisce il rispetto per il «bene integrale della persona», che prevede la liceità morale - da parte del medico e dello stesso ammalato in prossimità della morte - di rinunciare a trattamenti terapeutici sproporzionati, che finirebbero per sottoporre il malato a un tecnicismo abusivo e dannoso (confrontare Catechismo della Chiesa Cattolica 2278).
Di conseguenza per rispettare la dignità della persona in fine vita, gli si devono assicurare le cure di base e le cure palliative, ma allo stesso tempo si riconosce la volontà di andare incontro alla morte, evitando ogni prolungamento precario e penoso della vita. Vista la situazione clinica e personale, ci si dovrebbe chiedere: «Quale scelta è migliore? Cosa rispetta di più la sua libertà e dignità?».
Quindi abbiamo prospettive e modi di procedere diversi. Per l’ordinamento giuridico italiano l’esercizio del diritto all’autodeterminazione terapeutica separa la tutela della dignità del malato terminale dalla indisponibilità del bene della vita, per cui si può arrivare a chiedere il suicidio assistito, mentre per il pensiero ecclesiale il principio della proporzionalità delle cure orienta l’esercizio soggettivo dell’autodeterminazione terapeutica alla tutela della vita, che può venire meno solo in condizione di morte imminente e per effetto di una libera decisione, senza però interrompere l’accompagnamento dovuto da medici e infermieri.
Lo Stato e la Chiesa sono però concordi su cose sostanziali. La prima è la dignità del malato terminale che va custodita fino alla fine, rispettando la sua libertà di scelta terapeutica. La seconda è il dovere di alleviare le sofferenze con una adeguata terapia del dolore, compresa la sedazione profonda e il diritto per tutti i cittadini di aver accesso alle cure palliative. La terza, la morte non va arbitrariamente anticipata, né da parte della persona, né favorendo alcuna forma di eutanasia. Come c’è un modo dignitoso di vivere, c’è un modo dignitoso di morire. La morte in croce di Gesù, resta un monito alla dignità umana violata.
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