Omicidio di via Tiraboschi a Bergamo: «Senza di lei si sentiva perso: ammazzò mosso dalla gelosia»

LA PERIZIA. I giudici: Tunkara ucciso senza premeditazione né futili motivi. Nessun appello in vista: presto diventerà definitiva la condanna a vent’anni.

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La relazione amorosa era «fortemente sbilanciata»: lei, italiana, «professionista perfettamente integrata, in grado di provvedere economicamente per entrambi»; lui «un immigrato privo di integrazione e di proficua capacità lavorativa». Così, «senza di lei, lui sarebbe stato perso, prima di tutto affettivamente ma anche e soprattutto socialmente ed economicamente, e sarebbe finito, come è poi realmente accaduto, per essere riassorbito dall’anonimato marginale della vita di strada».

I risultati della perizia psichiatrica

Sono tra i punti salienti della perizia con cui lo psichiatra Massimo Biza ha concluso per la totale capacità di intendere e volere di Sadate Djiram , il 29enne originario del Togo che il il 3 gennaio 2025 uccise con 17 coltellate Mamadi Tunkara, gambiano di 36 anni, all’esterno del supermercato Carrefour di via Tiraboschi. I passaggi sono citati nelle motivazioni alla sentenza con cui il 18 marzo scorso la Corte d’assise presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere Donatella Nava) ha condannato l’imputato a 20 anni e 2 mesi e servono a capire perché il giovane, angosciato da una presunta relazione tra la sua compagna e la vittima (mai esistita, lo hanno provato anche le indagini della squadra mobile), sia arrivato ad ammazzare. E soprattutto a capire perché i giudici abbiano deciso di escludere, oltre a quella della premeditazione, l’aggravante dei futili motivi, entrambe circostanze che sarebbero potute costare l’ergastolo, invocato dalla pm Silvia Marchina. Dal momento che sia accusa che difesa non hanno annunciato ricorsi in appello, è possibile che la condanna passi presto in giudicato.

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Le motivazioni della sentenza

La Corte ha sposato la lettura offerta dall’avvocato Veronica Foglia, che con Riccardo Bellini, assiste il 29enne. L’imputato ha sempre affermato di non voler uccidere e di essersi presentato al supermercato dove lavorava Tunkara, detto Loookman per via delle treccine simili a quelle dell’ex giocatore atalantino, per chiedere un confronto. Che fin lì la vittima aveva sempre rifiutato, minacciando di morte Djiram se fosse ricomparso (almeno, stando alla versione difensiva). Perciò quel giorno il togolese s’era portato un coltello, acquistato poco prima. Djiram cercò di bloccare Tunkara per parlargli, ma quest’ultimo andava di fretta per l’imminente inizio del turno e per liberarsi dalla morsa dell’altro gli sferrò un colpo al capo con la catena antifurto della bici. A questo punto esplose l’ira del 29enne.

Non sussistono i futili motivi, scrivono i giudici, perché, oltre al «dato oggettivo della sproporzione tra il reato e il motivo che lo ha determinato», va valutato anche «il dato soggettivo di un moto interiore assolutamente ingiustificato». E in tal caso «il gesto dell’imputato non è solo espressione di un sentimento di gelosia e di possesso verso la partner, ma rappresenta la marcata reazione emotiva a una profonda sensazione di irrimediabile fallimento generalizzato».

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La premeditazione

Sulla premeditazione i giudici evidenziano «una situazione di invincibile incertezza», la quale «non può che risolversi in senso favorevole all’imputato». Gli elementi che hanno minato questa aggravante sono più di uno. Intanto, non si è trattato di «un agguato alle spalle», perché i colpi risultano sferrati mentre i due erano l’uno di fronte all’altro e questo sta «a significare un confronto faccia a faccia». Poi per i mancati accorgimenti dell’autore del delitto, a cominciare dal luogo e dall’orario dell’omicidio «poco favorevoli al buon esito e alla successiva impunità»: «in pieno centro cittadino, in orario e giorno di massimo affollamento (si era durante le vacanze natalizie, ndr) e con numerosi sistemi di sorveglianza nelle possibili vie di fuga».

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L’imputato, mentre scappava, si disfece tra l’altro dello zaino in cui era contenuta la sua carta di identità che consentì ai poliziotti di risalire immediatamente alle generalità dell’assassino, come ebbe a osservare la difesa per smontare la tesi dell’azione studiata a tavolino.

Infine la Corte spiega perché al 29enne sono state concesse le attenuanti generiche, «pur non nella massima estensione»: «l’immediata e ampia confessione», «la condizione sociale e psicologica disagiata» e «il consenso all’acquisizione di tutti gli atti di indagine». Se all’inizio del dibattimento l’allora difensore avesse depositato la richiesta di rito abbreviato, ora che le due aggravanti da ergastolo sono cadute Djiram avrebbe potuto usufruire dello sconto di un terzo della pena: che sarebbe scesa a 13 anni, 5 mesi e 10 giorni.

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