Esami e visite mediche, «stretta» sui tempi delle ricette. Svolta dal 15 settembre
LA DECISIONE DELLA REGIONE. Validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve. La misura per ridurre le liste d’attesa. Marinoni e Cgil: «Non è risolutiva».
Lettura 3 min.Occhio alle date. Dal 15 settembre, le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale – le prescrizioni per visite ed esami, in sostanza – avranno nuove scadenze: quelle con priorità U («Urgente», per prestazioni da svolgere entro 72 ore) dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B («Breve», da svolgere entro 10 giorni) dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio; finora, invece, in entrambi i casi la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall’emissione. Il tetto dei 180 giorni, di fatto sei mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D («Differibile») o P («Programmabile»). Se si «sforano» questi limiti, la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l’esame o la visita.
La novità: le ricette con priorità U («Urgente», per prestazioni da svolgere entro 72 ore) dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B («Breve», da svolgere entro 10 giorni) dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio
La delibera
La novità è stata introdotta dalla Regione con una delibera varata ad agosto, nell’ambito della ridefinizione degli «indirizzi di programmazione» del servizio sanitario: «Si precisa che il termine riguarda il momento della prenotazione, non la data di effettiva esecuzione della prestazione. Se il cittadino non prenota entro il limite previsto, la ricetta non sarà più utilizzabile – si legge nel documento –. Tale misura è necessaria a garantire le urgenze e migliorare la gestione delle liste di attesa. Una ricetta con classe di priorità U o B deve essere prenotata tempestivamente. Consentire di prenotare una visita da erogare di classe U o classe B anche a distanza di mesi renderebbe incoerente l’urgenza stabilita dal medico. Riducendo la tempistica di prenotabilità, si evita così che una ricetta prescritta per una necessità clinica temporalmente definita venga utilizzata dopo molti mesi, quando la situazione del paziente potrebbe essere mutata». In linea teorica, la «stretta» sui tempi è correlata alla tempestività legata a quel tipo di prestazioni: perché formalmente gli accertamenti con priorità U andrebbero svolti entro 72 ore, quelli con priorità B entro 10 giorni. Ecco perché, una volta ricevuta l’impegnativa, il cittadino dovrebbe attivarsi immediatamente – entro i 10 giorni ora fissati dalla normativa – per prenotare. L’impatto, secondo le stime della Direzione generale Welfare, sarebbe comunque circoscritto. Rielaborando i flussi prescrittivi del 2025 relativamente alle impegnative di classe B, quelle non prenotate entro 30 giorni (la scadenza che entra in vigore da metà del mese prossimo) sono state solo il 2,29%.
Chiaramente, però, occorre distinguere i due piani della questione: quanto tempo passa tra l’emissione della prescrizione e il momento nel quale il paziente si attiva per cercare un appuntamento (su questo aspetto insiste la novità normativa) e quanto tempo passa, invece, tra il momento in cui si prenota e il momento in cui verrà effettivamente erogata la visita o l’esame (questo è l’aspetto vero e proprio delle liste d’attesa). Così, l’efficacia del provvedimento andrà misurata alla prova dei fatti.
Le reazioni
«Sulla carta può avere un senso, ma questo va creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici e assistiti – riflette Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo –, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così ristretti è di difficile gestione».
Cosa cambierà, in concreto? Una volta ricevuta una ricetta con priorità U o B, il paziente inizia immediatamente a cercare l’appuntamento. Entro dieci giorni dalla «stampa», in altri termini, dovrà riuscire a fissare la prestazione con il canale pubblico oppure quello privato; se non ci riesce, la prescrizione «scade» e in quel caso dovrà richiederne una nuova. I problemi potrebbero sorgere, ad esempio, qualora un cittadino impieghi molto tempo (più di dieci giorni, appunto) prima di riuscire a fissare l’appuntamento, magari perché cerca un ospedale vicino casa o un orario/giorno più adeguato alle sue esigenze.
Anche per questo la lettura della Cgil di Bergamo è critica: «Nella situazione attuale, sono frequenti i casi in cui l’utente si sente rispondere che non ci sono possibilità di prenotazione entro i tempi fissati e pertanto, senza prenotazione, la ricetta diventa nulla. È una soluzione solo amministrativa che non risolve il problema – si legge in un intervento del sindacato -, ma lo aggrava perché l’utente deve tornare dal proprio medico per chiedere una nuova ricetta oppure, se ha possibilità economiche, rivolgersi al privato a pagamento oppure non curarsi». La Cgil segnala poi un’altra modifica, secondo cui le visite specialistiche di controllo sono tutte «spostate» nella classe di priorità P («Programmabile», cioè da eseguire entro 120 giorni ma prenotabile entro 180 giorni): «Ma c’è patologia e patologia – rileva il sindacato –, ciascuna con necessità di tempi diversi di controllo».
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