Recupero crediti non invasivo: arriva il nuovo vademecum
LE REGOLE. Il Garante della privacy ha pubblicato sul suo sito una guida pratica per gli specialisti del settore. Busi (Adiconsum): «Le società incaricate devono informare sempre il debitore dei suoi diritti».
Lettura 2 min.Bergamo
Per conciliare il legittimo interesse del creditore con il pieno rispetto dei diritti fondamentali del debitore arriva il nuovo vademecum (Privacy e recupero crediti) messo a disposizione sul proprio sito (www.garanteprivacy.it) dal Garante per la protezione dei dati (Gpdp). Una guida pratica rivolta in particolare a imprese specializzate del settore, intermediari bancari e finanziari, società telefoniche ed energetiche, soggetti terzi, avvocati e altri liberi professionisti.
L’Autorità spiega che il trattamento dei dati personali nel recupero crediti è legittimo anche senza il consenso del debitore, poiché si fonda sul legittimo interesse del titolare. La stessa Autorità non è peraltro competente sulle controversie relative alla sussistenza o all’ammontare del credito, per le quali i consumatori devono rivolgersi alle autorità di riferimento (giudiziaria ordinaria, antitrust, Arera).
Comportamenti non leciti
Il persistere di comportamenti invasivi per i cittadini: reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare, telefonate preregistrate, invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta «recupero crediti» o «preavviso esecuzione notifica», fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa
Nella prima delle 12 pagine del documento viene sottolineato come (pur in presenza di un provvedimento generale sul tema firmato dal Garante già nel 2005) gli accertamenti hanno messo in luce il persistere di comportamenti invasivi per i cittadini: reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare, telefonate preregistrate, invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta «recupero crediti» o «preavviso esecuzione notifica», fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso anche i dati personali di intere famiglie risultano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti.
«L’attività di recupero crediti trova il proprio fondamento nell’interesse del creditore a riceve quanto gli è dovuto - osserva Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, ma il Garante ha rimarcato in più passaggi che ciò deve avvenire senza ledere la riservatezza e nel rispetto della dignità personale del consumatore. Tenendo anche conto che, in base a quanto abbiamo verificato da chi ci ha chiesto aiuto, spesso chi non riesce a pagare lo fa perché si trova in una momentanea difficoltà economica oppure perché si è dimenticata una scadenza».
L’Autorità rimarca che nel sollecitare e ottenere il pagamento di somme dovute, è illecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (ad esempio familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimi.
Come tutelarsi
Sono da ritenersi tassativamente non lecite anche le modalità invasive di ricerca e presa di contatto, come ad esempio: visite a domicilio o sul lavoro che espongano la condizione del debitore, telefonate di sollecito pre-registrate senza operatore (che rischiano di essere ascoltate da terzi), affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento sulla porta di casa o nell’androne condominiale, invio di posta con scritte esterne visibili quali ad esempio «recupero crediti» (in questo caso le comunicazioni devono essere obbligatoriamente inserite in plichi chiusi e prive di scritte riguardanti il recupero credito).
Nulla vieta al creditore (o a chi per esso) di cercare il debitore anche sul posto di lavoro, ma a patto che non si faccia alcun riferimento al debito. «Altri dati che possono essere trattati dal soggetto incaricato del recupero - prosegue la presidente dell’associazione in difesa dei consumatori e ambiente della Cisl di Bergamo – sono quelli anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti forniti in sede contrattuale o estratti da banche dati pubbliche, registri o fonti terze autorizzate. Le società che conferiscono il mandato devono informare sempre il debitore, in modo chiaro e preciso, sui diritti relativi al rispetto della privacy, verificare periodicamente l’operato delle agenzie esterne incaricate e fornire al debitore un’informativa privacy chiara e dettagliata».
Informazioni
Info Adiconsum Bergamo, via Carnovali 88/A (presso la sede della Cisl). Tel. 035.324580; e-mail [email protected]. Pec [email protected].
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