Calciopoli, udienza chiusa
Domani la sentenza

Per il calcioscommesse il giorno dei ricorsi è arrivato. Dopo le sentenze di primo grado pronunciate il 9 agosto dalla Commissione Disciplinare della Figc è atteso il verdetto della Corte di Giustizia Federale. L'Atalanta spera e trema. Segui il processo con la nostra inviata Katiuscia Manenti.

Per il calcioscommesse il giorno dei ricorsi è arrivato. Dopo le sentenze di primo grado pronunciate il 9 agosto dalla Commissione Disciplinare della Figc è atteso il verdetto della Corte di Giustizia Federale. L'Atalanta spera e trema. Segui il processo con la nostra inviata Katiuscia Manenti.

Ore 11.00
Sta per cominciare il processo di secondo grado davanti alla Corte di giustizia federale, presieduta da Giancarlo Coraggio. Sono 28 i ricorsi su cui si dovrà esprimere il collegio, tra cui quelli di Doni, Manfredini e dell'Atalanta.

Gli altri sono stati presentati da Triestina, Benevento, Cremonese, Hellas Verona, Virtus Entella, Sassuolo, Portogruaro, Ascoli, Spezia, Esperia Viareggio, Reggiana, Cus Chieti, Piacenza, Alessandria e da Beppe Signori, Antonio Bellavista, Marco Paoloni, Daniele Quadrini, Vincenzo Sommese, Davide Saverino, Carlo Gervasoni, Giorgio Veltroni, Giorgio Buffone, Nicola Santoni e Gianni Fabbri.

Ore 11.01
Parla il presidente Coraggio, che spiega la prassi del processo. Ciascun avvocato potrà parlare solo 5 minuti, se parlano più avvocati il tempo sarà di 3 minuti ciascuno, in modo da concludere in giornata il dibattimento.

L'avvocato Porceddu del Sassuolo chiede di parlare per primo perché ha la moglie che sta per partorire a Bologna. Presenta anche il ricorso per il SudTirol, inviato a mezzo fax e che non fa parte dell'elenco.

Interviene Palazzi: “Quanto ai ricorsi delle società per la responsabilità oggettiva, sottolineo che è un punto fermo della giustizia sportiva. Un solo elemento è richiesto per la responsabilità oggettiva, cioè l'attinenza all'attività agonistica. In tutti questi casi c'è un collegamento all'attività agonistica, anche se patologico. C'è giurisprudenza monolitica su questo punto, cito ad esempio il caso Arezzo. Il vincolo indissolubile è quello dell'attività agonistica. Lo stesso discorso vale per le scommesse e per la violazione dell'obbligo di omessa denuncia. Queste violazioni secondo la procura devono essere sanzionate in modo molto rigoroso. Chiedo che vengano confermate tutte le sanzioni irrogate alle società".

Ore 11.20
Parla l'avvocato del Sassuolo: “Per Quadrini l'onere probatorio che incombe sull'accusa per violazione dell'obbligo di denuncia non è stato raggiunto. L'unica telefonata tra Quadrini e Paoloni del 23 marzo è il giorno prima di quando la procura dice che l'evento inizia ad essere pianificato. Pare evidente che l'obbligo di denuncia è rilevante quando il soggetto si rende conto e percepisce che l'evento illecito sussiste. Quadrini non aveva idea che l'illecito si sarebbe realizzato. Per la responsabilità oggettiva, il Sassuolo non avrebbe potuto fare nulla di diverso rispetto a ciò che è stato fatto. Il calciatore non ha mai esternato il contenuto di quella telefonata a nessuno, il Sassuolo non avrebbe potuto fare nulla. L'ammenda di 20 mila euro inoltre appare sperequata. Ci sono precedenti del 2004 che riguardano la Sampdoria dove c'è stata una sanzione di 15 mila euro per un comportamento analogo. Chiedo l'annullamento della sanzione o in subordine una riduzione”.


Ore 11.21
Parla Palazzi:
“Sulle intercettazioni, riteniamo che i profili di inutilizzabilità non valgano all'interno di questo procedimento per vari motivi: la legittima acquisizione, per il fatto che una volta acquisite diventano un fatto, perché sono state tutte confermate dai singoli interessati e poi perché la legge 401 prevede una piena autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, che resta impermeabile a eventuali pronunce anche assolutorie. Per i parametri valutativi: abbiamo già posto in luce che non tutti i contatti tra gli incolpati sono stati oggetto di intercettazioni. Molti hanno usato altri metodi di comunicazione, intestazioni fittizie, molti si sono sentiti su Skype e non sono stati intercettati, anche se ci sono indagini su questo punto che stanno andando avanti e porteranno ad altri accertamenti. Il fatto che non vi sia una prova specifica del contatto non significa che non ci sia stato. La giurisprudenza di legittimità sui reati associativi ha ritenuto valutabile come prova la partecipazione all'associazione, che è elemento ulteriore rispetto al riscontro dei reati.

Le chiamate in correità emergenti dalle intercettazioni sono elementi di riscontro pienamente utilizzabili per provare la commissione degli illeciti. Sulle voci correnti del pubblico: quando sono circoscritte a un ambiente ristretto di persone sono pienamente utilizzabili. In questo caso se ne parla in una comunità ristretta. Sul falso alibi o la falsa giustificazione degli incolpati: quando questo si dimostra del tutto inverosimile, questo rappresenta un ulteriore elemento di riscontro della veridicità del fatto. Un altro argomento portato dalle difese è la credibilità del Micolucci: per la procura questo è infondato, perché se voi esaminerete le varie dichiarazioni che si sono susseguite nel tempo, Micolucci conferma tutte le circostanze emerse nelle intercettazioni.

Per Ascoli-Atalanta, quando chiama in causa Manfredini, circostanzia meglio quanto emerso nelle intercettazioni. Al termine dell'interrogatorio ammette anche che avrebbe accettato il denaro pattuito per la vittoria dell'Atalanta. Per quanto riguarda l'incontro di Micolucci con Gervasoni e gli zingari, l'equivoco sulla collocazione della data deriva dal fatto che l'incontro si è svolto all'una di notte. L'incontro è avvenuto prima della gara e lo stesso Gervasoni ha ammesso l'incontro con le stesse modalità. Queste modalità sono perfettamente indicative del senso di quell'incontro. Secondo noi non ci sono elementi perché Micolucci venga ritenuto non credibile.

Molti deferiti hanno contestato l'idoneità degli atti. Per la procura vi è idoneità. E' pacifico che un giocatore che pone in essere certe condotte per alterare una partita ha una partecipazione non integra a quella gara. Gli illeciti sono contestati mediante la partecipazione di calciatori. Tutto ciò che ho detto è di carattere generale e vale per tutte le contestazioni.

Per quanto riguarda Signori, la procura ritiene che il ricorso sia infondato: c'è anche il sequestro di un documento, c'è la prova di un incontro a Bologna, Inter-Lecce e Atalanta-Piacenza sono le due partite contestate ma questo non significa che non sia stato partecipe all'associazione, in particolare con il ruolo di finanziatore”.


Ore 11.45
Parla l'avvocato di Signori: “C'è una pregiudiziale sul difetto di giurisdizione, si insiste su questo fatto. L'ordinamento federale tiene in debita distinzione il tesserato dall'iscritto all'albo tecnico. Oltretutto Signori non ha pagato la quota di iscrizione all'albo tecnico. Poiché non c'è neppure un'intercettazione a carico di Signori, la procura e la commissione ritiene di elaborare il criterio di interposta persona. Questo per noi è violazione del diritto di difesa. Chi è questa interposta persona? Da chi ci dobbiamo difendere? Il passaggio della sentenza che ci riguarda, 5 righe, dice che i fatti 'sono riscontrabili in modo inequivocabile negli atti', ma non menziona questi atti. Questa difesa ha depositato gli originali delle intercettazioni, che sono state valutate solo da una parte, la procura, del processo penale a Cremona. Come si fa a essere coinvolti in un'associazione quando non ci sono intercettazioni a carico di Signori? Concludo richiamando il ruolo di finanziatore evidenziato da Palazzi. Ogni volta che citano Signori dicono che è referente del gruppo dei bolognesi, ma questa cosa non è circostanziata. I collettori a cui Signori si rivolgeva hanno rapporti con gli altri, ma mai Signori. Non c'è prova assoluta della dazione di denaro”.

Ore 11.54
Parla Palazzi sul ricorso di Bellavista: “Non è vero che Paoloni millantava sempre, questo emerge per Corvia e Quadrini ma anche su questo punto ci sono in corso accertamenti. Non è emerso che Paoloni avesse un account Skype dai riscontri tecnici sul suo telefonino. Riteniamo che il ricorso di Bellavista vada respinto”.

 
Ore11.57
Parla Chiusolo, l'avvocato di Bellavista: “La ricusazione era un atto che secondo noi andava compiuto, così come sottolineiamo l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Per quanto riguarda l'associazione: Paoloni nell'associazione avrebbe dovuto contattare i giocatori per finalizzare l'illecito. Ma Paoloni non avrebbe mai commesso questa attività, lo ammette lo stesso Paoloni. Anche quando Paoloni ha giocato e non doveva fare da intermediario, guarda caso invece che truccare le partite è stato il migliore in campo, come Benevento-Pisa, che doveva concludersi con un Over. Evidentemente mancano gli elementi strutturali per l'associazione. Palazzi dice che l'art. 7 è un illecito di pericolo, in cui la tutela posta dal legislatore è una tutela anticipata. Qui il problema è che qui vi è un'inidoneità. Se la procura non ha impugnato il proscioglimento di Paoloni per Inter-Lecce, non si può poi sostenere che ci sia idoneità della condotta. Per quanto riguarda la sanzione, mi pare che obiettivamente sia eccessiva e richiedo la sua riduzione”.

Ore 12.07
Palazzi chiede che le posizioni di Santoni, Doni e l'Atalanta vengano trattate insieme. “Per quanto riguarda Doni, si chiede se siano sufficienti gli elementi di prova. Per noi gli elementi sono sussistenti per vari motivi di carattere logico. La chiamata in causa emerge da intercettazione tra Santoni e Parlato ed è confermata dalla dazione di denaro di 40 mila euro, dal taglio delle banconote, dal fatto che sia avvenuta il giorno stesso, poi ci sono dichiarazioni di Santoni del motivo per cui ha tirato in ballo Doni che secondo noi sono del tutto inverosimili. Per noi non era necessario tirarlo in ballo per dimostrare la validità dell'accordo. Sulla somma di denaro, è irragionevole la spiegazione fornita da Santoni. Anche su Doni si richiamano le voci correnti nel pubblico nell'ambito di una comunità ristretta. Doni da varie fonti viene indicato come carismatico per truccare le partite. Per la lettera anonima, l'ufficio ha spiegato che non l'ha prodotta per rispetto di una decisione già presa dalla Disciplinare e poi le dichiarazioni non sono state tenute in considerazione dalla procura. C'è l'effettivo svolgimento della gara con il risultato ottenuto e i commenti post gara dei coinvolti. Sotto questo aspetto chiediamo che venga disatteso il ricorso di Doni».

Ore 12.14
Parla l'avvocato Pino: “Il problema è che ribaltare le prospettive come il procuratore ha fatto altera la visione delle cose. Una su tutte: l'intercettazione ricorre fra terzi che parlano di altri, quindi non vedo il quid pluris che dice Palazzi. Posto che ci sono dei soggetti che utilizzano Skype, questo si traduce in un pregiudizio per chi non è intercettato. In una telefonata tra Parlato e la convivente Parlato dice che c'è di mezzo Doni, quindi è normale che Santoni abbia speso il suo nome per far valere l'accordo. Le voci correnti del pubblico in ambiente ristretto: si parla di ambiente ristretto come se Doni facesse parte di un ambiente in cui ci sono Erodiani, Pirani, eccetera. Ma questo non solo è smentito dai fatti, perché Doni non li conosce, ma quando la procura sente Osti e gli fa domande specifiche ottiene la risposta contraria. L'unica volta che la procura ha chiamato un testimone che ha smentito queste voci, non ne ha tenuto conto. Il procuratore dice che ci sono tante voci di Doni come scommettitore, ma qui non ci sono prove che Doni abbia scommesso. E' Santoni la causa prima di questo problema, non togliamogli la dignità e il lavoro per delle chiacchiere intercorse tra terzi".

Ore 12.19
Palazzi: “Su Manfredini cito quello che ho già detto prima riguardo la credibilità di Micolucci”.

Ore 12.20
L'avvocato Pino: “Per Manfredini abbiamo una responsabilità totalmente diversa. Per la Procura Ascoli-Atalanta e Atalanata-Piacenza sarebbero partite destinare a essere combinate nel risultato. Ricorre il nome di Doni per tutte e due e ricorre la stretta di mano per sugellare l'accordo. Qui abbiamo nelle intercettazioni che fanno capire che per Ascoli-Atalanta lo schema accusatorio è invalidato. Micolucci, che doveva andare a salutare Doni, in una telefonata dice che Doni non lo conosce nemmeno. Sono millantatori e ne avete prova nelle intercettazioni. Era falso in tutte e due le partite. Manfredini in quella partita non doveva nemmeno giocare, è entrato perché un suo compagno si è fatto male nelle rifinitura. Ma qual è il movente per l'accordo? Non c'è movente. Questa è un'ordalia. Se a Manfredini è venuta la voglia di fare pari, ha anche la sfortuna di andare da Micolucci che si era accordato per perdere? Non è vero che Micolucci nelle varie dichiarazioni va a circostanziare. Non è vero, le modifica molto. Non giochiamo sulla vita delle persone. 'Opposi un netto rifiuto o andai a chiedere ai miei compagni?' quale di queste due dichiarazioni è vera? Per noi nessuna, non è una persona credibile. Liberate Manfredini da quest'incubo, grazie".

Ore 12.26
Parla l'avvocato della Triestina: “Le pene inflitte per Atalanta, Piacenza e Ascoli sono troppe esigue. Noi chiediamo la retrocessione all'ultimo posto per queste squadre o un inasprimento delle pene”.

Ore 12.30
Parla l'avvocato Chiappero per l'Atalanta
: “Ho citato la sentenza del 1986 per la Lazio, con 8 punti per 4 oggettive e 4 presunte. Noi abbiamo preso 6 punti per due oggettive e una presunta. La sanzione per responsabilità oggettiva per noi è troppo alta. La responsabilità oggettiva per noi è minimale. La Triestina non l'abbiamo mai considerata nostra controparte. Per la responsabilità presunta, ho allegato alla sentenza della Caf del 1999 dove si dice che occorre che prima vi sia la responsabilità da illecito, cioè illecito oggettivamente riconosciuto. Ho spiegato nel ricorso perché non c'è l'illecito e quindi non si può parlare di responsabilità presunta. Il principio degli indizi gravi, concordanti e precisi è assolutamente necessario. Qui la presunta è affidata solo alle parole di una persona. C'è un punto sul quale Palazzi si sbaglia: qui non è una telefonata confermata dalle dichiarazioni di Micolucci, c'è una telefonata e Micolucci smentisce le sue dichiarazioni. A Pirani dice che ha parlato coi suoi compagni, ma nell'interrogatorio nega di avere parlato con i suoi compagni, dice di aver simulato, smentendo parte del contenuto delle telefonata. Allora perché la restante parte della telefonata dovrebbe essere vera? Davanti al gip poi dice una cosa diversa. Questo non è un indizio grave, preciso e concordante. Io credo che Manfredini debba essere assolto. E poi, anche se Manfredini avesse fatto una battuta in mezzo al campo, come detto da Micolucci al gip, come avrebbe potuto intervenire la società che quell'incontro invece voleva vincere?”.

Ore 12.40
Palazzi sul ricorso di Paoloni: “C'è la responsabilità di nove illeciti per Paoloni. Dalle note difensive emerge sulla vicenda del Minias che il fax della ricetta è stato inviato il giorno prima della partita alle ore 15. Questo inficia la teoria della stessa difesa e fa emergere la responsabilità del Paoloni per la partita con la Paganese. Per quanto riguarda la dipendenza dalle scommesse, questo non rende meno grave la sua condotta. Chiediamo la conferma della sanzione”.

Ore 12.43
Parla Rodella, l'avvocato di Paoloni: “Paoloni ha millantato più di ogni altro con la moglie, inventava anche con lei. Per quanto riguarda il numero degli illeciti, in Atalanta-Piacenza Paoloni non viene nominato. E' un errore quando la commissione parla di nove illeciti anziché otto. Nel ricorso abbiamo scritto tanto. Quella impugnata è una decisione priva di fondamento giuridico, è generica e priva di riscontri probatori, questo si riduce in una compressione intollerabile del diritto di difesa. La Disciplinare ha fatto copia-incolla dell'atto di deferimento che a sua volta fa sue le dichiarazioni della procura di Cremona. Se questo procedimento è condizionato dalla procura di Cremona, allora è inutile che siamo qua. Non si tiene conto delle gravissime minacce subite da Paoloni alla sua incolumità e a quella della sua famiglia. La posizione di Paoloni è delicata. Lui sarebbe l'elemento propulsivo dell'associazione ma non si dice con chi, non si dice come. Queste conclusioni superficiali sono inevitabili quando si deve fare tutto di fretta. Non è possibile celebrare questi processi con così poco tempo per presentare i ricorsi. Le millanterie di Paoloni sono conclamate, finge di essere Paoloni e Quadrini, apre account su Skype a nome loro – e questo lo verificheremo – finge di conoscere giocatori di tennis, di tutto e di più. Sulle minacce, ci sono stralci di telefonate inconfutabili. Sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, Paoloni si sta sottoponendo a un programma terapeutico a Cremona. Vi preghiamo di valutare tutti gli atti che abbiamo depositato. La dipendenza dal gioco è come quella dall'alcol e dagli stupefacenti. Sulla presunta associazione, con 6 di queste persone non ha mai avuto contatti. Non c'è negli atti uno straccio di contatto tra Paoloni e Gervasoni che provi un illecito. Con Erodiani ci sono contatti per problemi di debiti di gioco. Paoloni non ha alterato le gare, l'andamento delle scommesse. L'unica cosa che ha alterato sono le scommesse illecite”.


Ora 12.54
Parla l'avvocato Curatti di Paoloni: “Noi non abbiamo mai ammesso l'esistenza del fax. Se un giudice mi dice che c'è un fax, io non sto a pensare a trappole nascoste. Ad oggi io il fax non l'ho visto, ma non penso a un trucco della procura. Ne prendo semplicemente atto”.

Ore12.58
Palazzi sul ricorso del Benevento: “Si chiede il rigetto del ricorso”.

Ore 13.00
Parla l'avvocato del Benevento: “Oggi la Cgf ha la possibilità di fare chiarezza sulla responsabilità oggettiva, un concetto che la difesa del Benevento non rinnega. Però non si può non porre in evidenza la grossolana contradditorietà sulla decisione che oggi è stata impugnata. La società risulta danneggiata dai comportamenti del suo tesserato, per cui ci saremmo aspettati un proscioglimento. Il campionato è compromesso. Il Benevento in tutta questa storia non c'entra. Il proprio portiere è stato arrestato nel corso della settimana che precedeva il ritorno dello spareggio play off per la serie B. Oggi ci vediamo in primo grado addirittura nove punti di penalizzazione. Chiediamo una riforma generale della sentenza, un proscioglimento”.

Ore 13.06: Palazzi sul ricorso della Cremonese: "Si chiede il rigetto del ricorso. La società sapeva in qualche modo cosa stava facendo il suo giocatore".

Ore 13.07: Parla l'avvocato della Cremonese: “La Cremonese anziché essere premiata finisce con l'essere vittima di una disparità di trattamento. La Disciplinare parla di clima omertoso, ma ha sanzionato una società che invece ha denunciato il tutto. Il procuratore ha affermato che anche l'omessa denuncia è sullo stesso piano dell'illecito. Io a questa affermazione lascio la parola al gip Salvini che nell'ordinanza di custodia cautelare dice che la Cremonese ha mantenuto la massima collaborazione”.

Ore 13.12
Palazzi sul ricorso dell'Hellas Verona: “Chiedo il rigetto del ricorso per la condotta del direttore sportivo Gibellini, che appare grave e inequivocabile”.

Ore 13.13 Parla l'avvocato del Verona: “La società è totalmente estranea al comportamento di Gibellini. Chiedo il proscioglimento della società o in subordine, per la responsabilità oggettiva, una sanzione meno severa".

Ore 13.20 Palazzi sul ricorso della Virtus Entella: “Chiedo il rigetto del ricorso”.

Ore 13.21 Parla l'avvocato della Virtus Entella: “Sulla responsabilità oggettiva per Zaccanti, la Virtus Entella avrebbe dovuto essere assolta, invece è stata condannata. In subordine l'ammenda comminata è eccessiva. Se 15 mila euro si applicano a società di serie A, non si possono applicare per una società di Lega Pro”.

Ore 13.28 Palazzi chiede il rigetto del ricorso della Reggiana.

Ore 13.29 Il vice presidente della Reggiana: “Mi rifaccio al ricorso presentato dagli avvocati. Chiediamo la completa assoluzione”.

Ore 13.30 La Cgf sospende per un'ora.

Ore 14.36 Riprende l'udienza con il ricorso di Quadrini. Palazzi: “L'accusa è pienamente provata. L'interpretazione delle conversazioni telefoniche non lascia adito a dubbi sul contenuto. Chiediamo il rigetto del ricorso”.

Ore 14.42 Parla l'avvocato di Quadrini: “C'è un'unica telefonata che non è sufficiente per provare la responsabilità di Quadrini. Sicuramente per la fretta del processo, le posizioni vengono compresse e si commettono delle ingiustizie. Sulla sanzione erogata, bisogna tener conto che Quadrini ha presentato denuncia”.

Ore 14.50
Palazzi sul ricorso del Portogruaro: “La procura ritiene di particolare gravità questi comportamenti, chiediamo il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione”.

Ore 14.51 Parla l'avvocato del Portogruaro: “Una circostanza che non è stata portata nei morivi del rjcorso e che volevo portare alla vostra attenzione è il fatto che la società risponde del comportamento del suo tesserato Clauidio Furlan. I dirigenti della società non avrebbero potuto porre in essere alcun comportamento di prevenzione disciplinare nei confronti del tesserato che ha agito a titolo di responsabilità personale ed era stato acquistato da poco dalla società. Mi limito a chiedere il proscioglimento della società e in subordine che la sanzione sia più lieve, considerato che in casi analoghi una sanzione di 20 mila euro per omessa denuncia non è mai stata comminata”.

Ore 14.54 Palazzi sul ricorso di Vincenzo Sommese: “Il ruolo e le funzioni di Sommese emergono chiaramente agli atti, inoltre viene spessissimo tirato in ballo da altre persone che fanno parte di quella comunità ristretta di cui abbiamo parlato prima. Il fatto che fosse fuori rosa non rende impossibile il contatto diretto o per interposta persona con gli altri compagni. Sulla base di questi motivi si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado”.

Ore 14.55
L'avvocato di Sommese si richiama al ricorso presentato.

Ore 14.59 Palazzi chiede il rigetto del ricorso dell'Ascoli.

Ore 15
Parla l'avvocato dell'Ascoli: “Sulla responsabilità oggettiva devono ricorrere determinati requisiti. Qui non è stata usata in modo conforme al codice di giustizia sportiva, poi non può essere utilizzata in questo caso perché ci sono condotte di rilevanza penale. Non si può applicare la responsabilità oggettiva in un ambito in cui si parla di un'associazione per delinquere, vuol dire chiamare in correità la società per lo stesso reato posto in essere da un suo tesserato”.

Ore 15.16
Palazzi chiede il rigetto del ricorso dello Spezia.

Ore15.17
Parla l'avvocato dello Spezia: “La responsabilità presunta presuppone che sia stato commesso un illecito, e qui non è provato. C'è una telefonata di Erodiani che dice a Parlato che da Spezia ne arriveranno tanti. Ma non sta parlando dello Spezia, ma di imbrogliare gli altri loro compari. Queste ottomila pagine bisogna prenderle con le pinze. Se si parla di presunzione, ci sono indizi gravi, precisi e concordanti che in questo caso non ci sono. Chiedo pertanto l'assoluzione”.

Ore 15.22
Palazzi chiede il rigetto del ricorso dell'Esperia Viareggio per la responsabilità presunta.

Ore15.23
Parla l'avvocato dell'Esperia Viareggio: “Se un illecito era stato pensato, era contro il Viareggio. Chiedo il proscioglimento della società”.

Ore15.25
Palazzi chiede il rigetto del ricorso di Davide Saverino.

Ore 15.26
Parla l'avvocato di Saverino: “Gli elementi precisi, dettagliati e concordanti non lo sono affatto. Nessuno parla mai di Saverino, non c'è concordanza nemmeno tra Pirani e Buffone nelle intercettazioni. Chiedo, considerata anche la carriera onorevole del giocatore che non è mai stato deferito, un proscioglimento”.

Ore 15.38
Palazzi chiede il rigetto del ricorso del Cus Chieti.

Ore 15.39
Parla l'avvocato del Cus Chieti: “La nostra è una squadra di calcio a 5 estranea a tutto questo mondo. Rispondiamo di responsabilità oggettiva per Tuccella, che ha patteggiato. Nell'ambito dilettantistico la sanzione pecuniaria è molto più pesante della penalizzazione. Il Cus Chieti ha avuto una sanzione più grave della società di Erodiani”.

Ore 15.43
Palazzi sul ricorso di Gervasoni: “Sul giorno dell'incontro ho già spiegato il motivo dell'equivoco. Non c'è stata alcuna compromissione del diritto di difesa. Sottolineo che anche in sede penale l'eventuale errore sul giorno non incide sul diritto di difesa. Gervasoni ha ammesso l'incontro e questo si deve ritenere pienamente provato. La procura sottolinea che Gervasoni viene chiamato spessissimo in causa tra gli altri soggetti interessati anche con il nome di Ger o Gerva, come prodotto nelle intercettazioni. Riteniamo che tutte le intercettazioni siano un altro punto a carico di Gervasoni. Chiediamo il rigetto del ricorso”.

Ore 15.48
Parla l'avvocato di Gervasoni: “Parlerò sei minuti, più o meno quelli che ci ha messo Micolucci a rovinare la persona che è seduta lì in quarta fila (Gervasoni è l'unico giocatore presente oggi in aula, ndr). Si è parlato di evidenze ineludibili. Il procuratore federale ha sposato la tesi della procura di Cremona. Nel deferimento c'è scritto che Micolucci in riferimento a due partite ha concorso all'alterazione del risultato con altri soggetti, alcuni deferiti e altri non indicati perché non facenti parte dell'ordinamento federale. Sono persone indicate dal dottor di Martino e dal dottor Salvini a Cremona: tra queste c'è lo zingaro Gegic. Il dottor Palazzi ritiene che già a febbraio Micolucci fosse un concorrente degli zingari. Pirani dice che Micolucci aveva combinato il 29 gennaio 2011, due mesi prima dell'incontro con Gervasoni, la partita Albinoleffe-Ascoli. Pirani, Erodiani e Sommese ritengono che quella partita sia andata male e gli zingari si siano arrabbiati non poco con Micolucci, e per questo Micolucci si era impegnato a fare anche da solo la partita successiva. Quindi Micolucci gli zingari li conosceva già prima di quell'incontro con Gervasoni. Nella sentenza si dice che la data può essere sbagliata perché Micolucci si può essere confuso e se avesse voluto mentire avrebbe indicato una data diversa. Gervasoni avrebbe ammesso l'incontro negli stessi termini, come dice la procura? Non è vero. Ha detto che ha incontrato Micolucci nei primi giorni di aprile, e non con gli zingari. Micolucci parla di Novara-Ascoli del 2 aprile per dire che Gervasoni gli avrebbe presentato gli zingari, perché sa di non poter essere smentito. Sapeva che i mezzi a disposizione della procura federale non sono quelli della procura di Cremona. Il profilo probatorio è insussistente. Non capisco come siano state ignorate tutte le richieste fatte da questa difesa. Su Atalanta-Piacenza non so se è stata combinata, ma non ci sono collegamenti tra Paoloni e Gervasoni. Il procuratore ha fatto riferimento a una telefonata tra Paoloni e la moglie in cui dice che ha appena parlato con Gervasoni. La circostanza che non ci sia l'evidenza della comunicazione con Gervasoni non significa che sia avvenuta con metodi non intercettati. La procura di Cremona ha mandato alla procura federale solo le intercettazioni che ha ritenuto utili ai fini dell'indagine”.

Ore 16
Palazzi chiede il rigetto del ricorso del Piacenza.

Ore 16.01 Parla l'avvocato del Piacenza: “Gervasoni era in prestito al Piacenza da gennaio, nessuno era in grado di immaginare che potesse avere dei rapporti tali da dover pregiudicare una partita fondamentale come Atalanta-Piacenza. Questo lo apprendiamo solo a giugno dalla stampa e allora il Piacenza gli impedisce di giocare i playout. Quello che poteva fare lo ha fatto. Ha chiesto anche la sospensione dei playout ma non gli è stato concesso e poi il Piacenza è retrocesso in Lega Pro. La sanzione della Disciplinare viene applicata nel campionato 2011-2012. Noi lamentiamo una sorta di disparità rispetto all'Ascoli. Se l'Ascoli dovesse scontare la penalità più afflittiva, dovrebbe scontare i 6 punti nel 2010-2011 e ciò perché in quel campionato sarebbe retrocesso. Quindi per il Piacenza è molto grave la penalità nel campionato 2011-2012. Mi richiamo ai nostri motivi di appello chiedendo una graduazione giusta della pena, l'assoluzione o una riduzione dei punti, una riduzione dell'ammenda e che la pena venga scontata nel campionato 2010-2011”.

Ore 16.09 Palazzi chiede il rigetto del ricorso di Giorgio Veltroni.

Ore 16.12 Parla l'avvocato di Giorgio Veltroni. “Veltroni è in questo procedimento perché Buffone dice che gli avrebbe offerto 50 mila euro. Davanti al gip Buffone dice che si sono incontrati a San Sepolcro perché Veltroni è di lì. Dice che hanno girato per chilometri e chilometri e che poi non sapeva dove si trovavano. Non mi sembra di grande attendibilità questa dichiarazione. Non c'è nessun tesserato che conferma le parole di Buffone, non risulta nemmeno dalle intercettazioni telefoniche. Parla solo con Pirani e dice che ne sono arrivati 50 mila, ma Pirani si è presentato spontaneamente alla procura federale e tra le partite indicate come combinate da Buffone non risulta Alessandria-Ravenna. Il 17 marzo Veltroni non è partito da Alessandria come scritto nella sentenza. Chiedo il proscioglimento”.

Ore 16.19
Palazzi chiede il rigetto del ricorso di Giorgio Buffone.

Ore 16.20 Parla l'avvocato di Buffone: “Buffone è stato definito da alcuni un verbo, da altri un millantatore. Lui ha reso delle dichiarazioni in cui ha ammesso di avere alterato alcune gare del Ravenna, ma questo non significa che facesse parte di un'associazione. I proventi della sua attività illecita erano finalizzati a pagare gli stipendi e i contributi dei giocatori. Sull'eccessiva sanzione, Buffone ha ritenuto che assumersi le sue colpe avrebbe potuto portare a una diminuzione della sanzione, come è avvenuto per altre persone. Chiediamo che venga attenuata la sanzione”.

Ore 16.26 Palazzi chiede il rigetto del ricorso di Santoni e la conferma della sentenza di primo grado.

Ore 16.28
Parla l'avvocato di Santoni: “Vorrei partire dalle intercettazioni. In questa sede si è proposta la questione se siano valutabili dal giudice le intercettazioni di un soggetto per cui la legge vieta le intercettazioni. Siamo in presenza di un'attività illegittima. Su Ascoli-Atalanta rilevo che in primo grado sono stati condannati perché si parla di un'ipotesi di accordo con Doni che poi non si è verificata. Sul punto, Buffone è stato richiamato parzialmente perché dice che quando parla di Doni esprime una sua personale convinzione. Ora non si può condannare per una convinzione. Vorrei ricordare la posizione personale di Santoni, che per una cardiopatia è costretto a non giocare e a riciclarsi come preparatore dei portieri. Inoltre era pressato da Buffone che lo teneva sotto contratto”.

Ore 16.42 Palazzi chiede il rigetto del ricorso del Monza e dell'Alessandria.

Ore 16.43 Parlano gli avvocati del Monza e dell'Alessandria.

Ore 16.57 Palazzi chiede il rigetto del ricorso di Gianni Fabbri.

Ore 17 Parla l'avvocato di Fabbri: “Le dichiarazioni di Buffone non sono attendibili, il fatto che Buffone avrebbe commesso questi illeciti per risanare il Ravenna, abbiamo prodotto i documenti che attestano il pagamento dei compensi e dei contributi per il periodo che ci interessa. Fabbri aveva ceduto a maggio il Ravenna. Da febbraio ad aprile 2011 dal documento ufficiale si attesta il pagamento di tutti gli stipendi e tutti i contributi. Per Alessandria-Ravenna c'è solo una telefonata tra Buffone e Fabbri. Non c'è altro. Il presidente è stato condannato a 5 anni per una sola telefonata”. L'udienza di chiude, la Cgf entra in camera di consiglio.

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