Respinto il ricorso di Gervasoni
Gravi indizi su Atalanta-Piacenza

Come per Doni, la Corte di Giustizia federale dalla Figc ha respinto il ricorso di Gervasoni contro la squalifica di 5 anni perché c'è una «molteplicità di indizi, chiari, precisi e concordanti» sul coinvolgimento del giocatore nell'illecito di Atalanta-Piacenza.

Come per Doni, la Corte di Giustizia federale dalla Figc ha respinto il ricorso di Gervasoni contro la squalifica di 5 anni perché c'è una «molteplicità di indizi, chiari, precisi e concordanti» sul coinvolgimento del giocatore nell'illecito di Atalanta-Piacenza.

La Corte di giustizia federale ricorda che per la condanna è da ritenere sufficiente l'emersione di indizi, purché gravi, precisi e concordanti, circa l'intervento di illecite forme di associazione. E con riferimento alla gara Atalanta-Piacenza ci sono tali indizi a carico di Gervasoni.

Nelle motivazioni (che si possono leggere integralmente nel comunicato dalla fine della pagina 4 all'inizio della 9), si parla dell'ammissione di Santoni di aver scommesso 30 mila euro su Atalanta-Piacenza, di diverse telefonate tra Santoni e Parlato in cui scaturiva di nome di Gervasoni come giocatore disponibile a perdere la partita, della telefonata tra Erodiani e Parlato in cui Erodiani confermava di aver dato disposizioni a Gervasoni di andare da Cristiano Doni a stringergli la mano per fargli capire che la situazione era sotto controllo e che l'accordo illecito era stato raggiunto.

«Infine, in relazione alle modalità di svolgimento della partita, appare sintomatico quanto dichiarato da Cristiano Doni, calciatore dell'Atalanta, il quale, a fronte di una domanda sul condizionamento del risultato della gara, ha risposto: "All'epoca dei fatti assolutamente no. Dopo la lettura degli atti sui giornali, mi è venuto il dubbio che qualcosa possa essere successo. Certo è che non riesco a collegare i dubbi di adesso con i fatti avvenuti prima, durante e dopo la gara che mi possano essere sembrati anormali. Dopo le notizie apparse sui giornali mi sono andato a rivedere il filmato della gara ed effettivamente sul terzo goal poteva sussistere qualche perplessità, ma in realtà sono cose che succedono"».

La Corte rileva che:
- se è vero che il riferimento all'atleta avviene sempre de relato, è altrettanto vero che egli è citato continuamente e da una pluralità di soggetti coinvolti nella vicenda;
- Gervasoni è indicato come autore di una scommessa di notevole valore sull'incontro, vale a dire di 10.000 euro;
- la gara è caratterizzata da un anomalo flusso di scommesse, come emerge anche dalla telefonata tra Erodiani e Parlato del 18 marzo 2011, ore 21.23;
- l'esito e lo svolgimento della gara corrispondono sostanzialmente a quanto programmato, tanto che l'incontro già al termine del primo tempo è sul tre a zero per l'Atalanta e la prima rete è stata segnata, come previsto, dopo il ventesimo del primo tempo;
- Gervasoni, che ha riportato il voto più basso presso i giornali specializzati, compie un netto fallo da rigore in occasione della seconda rete atalantina ed anche la terza rete scaturisce da errori della retroguardia del Piacenza.

In definitiva, è da ritenere, sulla base di una molteplicità di indizi chiari precisi e concordanti, che l'appellante Carlo Gervasoni abbia partecipato all'illecito sportivo volto ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011.

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