Assegno unico per famiglie, dal 1° luglio al via le richieste

L’importo calcolato in base all’Isee: chi presenterà domanda entro il 30 settembre si vedrà riconoscere gli arretrati dal 1° luglio.

Un sostegno al reddito temporaneo per le famiglie in attesa dell’assegno unico che entrerà a regime nel 2022. Sarà dedicato alle famiglie di autonomi e disoccupati e le domande potranno essere inoltrate all’Inps dal 1° luglio. Nel dettaglio, l’assegno temporaneo o assegno ponte, sarà erogato ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf) con figli minori di 18 anni inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Tra i requisiti: avere residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, e un Isee in corso di validità. L’importo dell’assegno infatti sarà calcolato in relazione al crescere dell’indicatore della situazione economica equivalente: l’importo sarà pieno per Isee fino a 7.000 euro mentre non sarà possibile ottenerlo per chi supera i 50 mila euro. Si va da 167,5 euro per nuclei con uno e due figli, a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi. Gli importi, nel caso di presenza di figli disabili, sono invece aumentati di 50 euro.

Quando e come fare richiesta? Come detto la domanda potrà essere presentata a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021. Chi la presenterà entro il 30 settembre 2021 si vedrà riconoscere dall’ Inps le somme degli assegni arretrati a partire sempre dal 1° luglio 2021. Chi invece farà domanda dopo il 30 settembre 2021 riceverà soltanto gli importi che decorrono a partire dal mese in cui si è chiesto il contributo. Dicembre è sia l’ultimo mese per fare domanda sia l’ultima mensilità in cui verrà erogato l’assegno temporaneo.

Tre le modalità per richiedere il sostegno. Tramite portale web dell’Inps dal 1 luglio infatti ci sarà una procedura online dedicata. Oppure tramite Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da telefono fisso) oppure lo 06164164. E infine attraverso gli istituti di patronato.

Il sostegno è compatibile sia con il Reddito di Cittadinanza che con altre misure di aiuto in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni (oltre che con l’assegno di natalità o il premio alla nascita). Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente al RdC. Per il calcolo dell’importo complessivo però si procede a compensazione: dalla cifra dell’assegno si sottrae la quota di reddito di cittadinanza riferibile ai figli minori.

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