Congedo parentale Covid, proroga fino al 31 marzo: ecco come chiederlo

Possono usufruirne i genitori con figli positivi, in quarantena da contatto e in dad. Domande online all’Inps.

Ancora dopo quasi due anni, la materia resta complessa. E, soprattutto, in costante evoluzione. Cosa succede allo stipendio del lavoratore quando finisce in quarantena perché «contatto» di un positivo? E quali sono gli strumenti che vanno incontro al lavoratore con famiglia? L’inizio dell’anno ha portato alcune novità importanti, su cui prova a far chiarezza la Cgil di Bergamo. «È confermata la proroga fino al 31 marzo del termine per la fruizione del cosiddetto congedo parentale Sars-CoV-2 - spiega il sindacato, sulla base dell’ultima nota dell’Inps -. Possono usufruirne i genitori lavoratori con figli affetti da Covid, in quarantena da contatto oppure con attività didattica o educativa in presenza sospesa (o con centri diurni assistenziali chiusi), per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni». La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale www.inps.it, il contact center integrato (numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o 06.164.164 da rete mobile a pagamento) o tramite gli istituti di patronato.

Il decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza ha rinnovato inoltre sino al 28 febbraio la possibilità per i lavoratori cosiddetti «fragili» (cioè con postumi o presenza di gravi malattie, si attende un decreto che le individui con precisione) di svolgere il loro lavoro in modalità smart-working. «Non è stata invece prorogata per i lavoratori “fragili” – segnala Orazio Amboni, responsabile Welfare della Cgil Bergamo – l’equiparazione a ricovero ospedaliero della malattia (per assenza dal lavoro dovuta all’impossibilità di accedere allo smart-working). Si tratta di un aspetto importante, perché il ricovero ospedaliero non viene conteggiato nel cosiddetto periodo di comporto, cioè il periodo di assenza per malattia, definito nei vari contratti collettivi nazionali di lavoro, oltre il quale l’azienda può procedere al licenziamento unilaterale. Per chi vive già una condizione di sofferenza si tratta di un’ulteriore preoccupazione».

Un’ulteriore nota dell’Inps indica invece che «l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021», mentre dopo quella data non è stata al momento rifinanziata: quest’ultimo tema ora è però attenuato dal fatto che per chi ha ricevuto la terza dose (o la seconda dose da meno di 120 giorni) la quarantena è sostituita dall’autosorveglianza.

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