Rimborsi per le vacanze 2020 tra voucher e richieste di saldo

Difficoltà ad utilizzarli ma pure ad ottenere gli indennizzi. Anche se scaduto il buono va risarcito da tour operator e compagnie aeree.

«Esiste una forma di ostruzionismo da parte delle compagnie aeree e dei tour operator, che rende difficoltoso ottenere i voucher di rimborso per prenotazioni di viaggi effettuate nel 2020, viaggi che poi, a causa della pandemia, non si sono mai potuti fare». Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, mette in guardia coloro che l’anno scorso avrebbero dovuto ricevere un rimborso, o almeno un buono (voucher) da utilizzare per un altro viaggio o un’altra vacanza, senza mai aver ricevuto nulla. La pandemia da Covid-19, che inizialmente sembrava così lontana dal continente europeo, si è invece trasformata in una piaga globale, con pesanti conseguenze che hanno investito ogni contesto della vita. Le misure restrittive adottate a livello nazionale e internazionale hanno comportato notevoli difficoltà nella regolare esecuzione di contratti stipulati dai consumatori, in particolare nel settore dei viaggi.

«Il regime dei voucher – prosegue Busi - è cambiato più volte dalla sua prima introduzione nel marzo 2020, con una regolamentazione portata avanti mediante decreti- legge, inizialmente per i contratti di trasporto e i pacchetti turistici, e in seguito anche per i fornitori di alloggi. Allora nessuno aveva idea di quanto sarebbe durata la crisi e di come sarebbe stato difficile, se non impossibile, viaggiare nei mesi a seguire. Nella versione originaria, era previsto che nei casi in cui i consumatori non fossero stati in grado di viaggiare o di soggiornare a causa di restrizioni, di malattia o quarantena dovute al Covid, gli stessi avrebbero potuto annullare gratuitamente la prenotazione». La norma prevedeva che «l’azienda in questione potesse scegliere di effettuare un rimborso in contanti o in alternativa sotto forma di buono della validità di un anno. Nell’aprile 2020, con i decreti convertiti in legge, sono state apportate modifiche grazie alle quali le imprese del settore viaggi hanno ottenuto concessioni migliorative; in particolare, è stato espressamente previsto che il rimborso potesse essere effettuato sotto forma di voucher anche in caso di cancellazione per Covid da parte dell’azienda. La stragrande maggioranza delle compagnie di viaggio ha fatto ampio uso di questa opzione e quindi i consumatori sono stati sopraffatti dai buoni, molti dei quali tuttora inutilizzati per il perdurare dei divieti di spostamento».

Ora, dal momento che le restrizioni sono proseguite, con l’impossibilità, quindi, di utilizzare i voucher, sono molti coloro che si chiedono se a questo punto non è fattibile ottenere in alternativa un rimborso in contanti.

La disposizione normativa si riferiva ai viaggi che dovevano effettuarsi dall’11 marzo al 30 settembre 2020, per i quali era intervenuto il recesso causa Covid e/o la cancellazione del viaggio entro il 31 luglio 2020. «Il rimborso dei voucher emessi per contratti di trasporto e non utilizzati – precisa la presidente di Adiconsum - può essere richiesto dopo 12 mesi dalla data di emissione. L’operatore che aveva emesso il buono, entro i 14 giorni successivi dalla richiesta deve effettuare il rimborso dell’intero importo a suo tempo versato. Stesso discorso vale per i voucher per alloggi o pacchetti turistici, per i quali, invece, la restituzione deve essere effettuata entro 2 settimane dalla scadenza del periodo di validità di 18 mesi». Questa procedura è espressamente prevista dalla legge 77 del 2020, all’articolo 182.

In ogni caso, precisa Busi, «non pochi sono gli ostacoli che in questo periodo i passeggeri hanno incontrato quando hanno cercato di utilizzare i voucher. Con atteggiamenti, da parte della controparte, sicuramente illegittimi: rifiuti ad utilizzarli per altre tratte; richieste di integrazioni in denaro per la stessa tratta o impossibilità di effettuare acquisti on line, obbligo di utilizzo del call center».

Inoltre, sottolinea la presidente di Adiconsum, ad alcuni consumatori viene comunicato che il loro voucher emesso un anno fa è scaduto e che ormai non è possibile ricevere alcun rimborso. «Non è vero – afferma -: se il buono non viene utilizzato, deve essere rimborsato». Punto.

In ogni caso - seppure gli operatori interessati dovrebbero rimborsare i voucher automaticamente e di loro spontanea iniziativa - Adiconsum consiglia di richiederlo, anche attraverso l’agenzia di viaggi o il portale di prenotazione eventualmente utilizzato, contestando eventuali rifiuti o intralci nella gestione delle pratiche.

Ricordiamo che la possibilità di richiedere il rimborso riguarda i viaggi in aereo, treno, nave, bus, per i quali, con riferimento alla normativa, le aziende avevano la facoltà di effettuare il rimborso del servizio cancellato a causa dell’emergenza Covid-19 emettendo un voucher, senza che fosse necessaria l’accettazione da parte del destinatario. «Se il tour operator o la compagnia di trasporti dovessero fallire prima che il buono possa essere utilizzato o rimborsato – conclude Busi - dovrebbe intervenire un fondo governativo. Le modalità, i criteri di attuazione e l’importo della compensazione emessa dal fondo, dovrebbero a breve essere normati, in quanto dal ministero dei Trasporti hanno precisato che è in via di definizione il regolamento attuativo».

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