Cartelle, stop alle notifiche fino al 30 giugno. Pagamenti da recuperare entro il 2 agosto

Ulteriori rinvii per cartelle e pagamenti fiscali: le prime sono bloccate fino al 30 giugno, i secondi dovranno essere fatti entri il 2 agosto. Lo ricorda L’Agenzia delle entrate, che ha pubblicato le faq sulle novità introdotte dal decreto Sostegni bis.

Si tratterebbe – secondo gli ultimi dati diffusi in Parlamento – di circa 30-40 milioni di atti. Ma date le molte richieste di parlamentari e professionisti non sono da escludere ulteriori interventi nei prossimi provvedimenti che potrebbero andare da una lunga rateizzazione (come chiesto da Cna) fino a un’ulteriore proroga. Anche perché – fanno notare in molti – i pagamenti coinciderebbero con l’avvio dell’esodo estivo.

Questo proprio mentre il governo punta a convogliare verso le zone turistiche del Belpaese la maggior parte degli italiani così da salvare un settore messo in ginocchio dalle chiusure. Il tutto in attesa di una riforma fiscale complessiva già annunciata dall’esecutivo che riguarderà anche la riscossione. Ecco le novità in materia fiscale

SCADENZA 2 AGOSTO – Si proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021. Trattandosi di un sabato, il termine slitta a lunedì 2 agosto.

STOP NOTIFICHE DEGLI ATTI FINO AL 30 GIUGNO – Il decreto proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020.

PIGNORAMENTI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE – Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

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