Decreto Sostegni, cosa sapere. Ecco come cambiano cassa e blocco licenziamenti

Doppio binario in base alla tipologia di Cig a disposizione delle aziende: ordinaria e in deroga. Possibilità di prorogare i contratti a termine per 12 mesi.

Il decreto Sostegni varato dal governo Draghi, nel definire la proroga degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 e del blocco dei licenziamenti, introduce - per la prima volta - un doppio binario. Semplificando per macro categorie, infatti, crea un distinguo tra lavoratori dell’industria e lavoratori del commercio e servizi. Nello specifico, tra i settori che possono usufruire della cassa integrazione ordinaria e quelli che invece hanno a disposizione quella in deroga.

Per le aziende che ricorrono alla Cigo, il decreto prevede 13 settimane di cassa dal 1° aprile al 30 giugno. Con licenziamenti possibili, quindi, dal 1° luglio. Anche se bisogna considerare che l’accordo sindacale per l’avvio della procedura di licenziamento collettivo richiede fino a un massimo di 75 giorni di tempo, quindi di fatto i licenziamenti a luglio e agosto sono scongiurati.

Riguardo invece alla Cig in deroga, le settimane di cassa salgono a 28 (sempre a partire dal 1o aprile), con la possibilità di utilizzare l’ammortizzatore fino al 31 dicembre. Tenendo presente che se la copertura è continua, le 28 settimane si esauriscono il 31 ottobre. Data che coincide con il termine del divieto di licenziare per le aziende che beneficiano degli ammortizzatori in deroga, che comprendono anche i Fondi di solidarietà e il Fis (Fondo di integrazione salariale). Va precisato che il decreto Sostegni, per i datori di lavoro che richiedano la cassa in deroga, apre alla possibilità, prima riservata alle sole imprese multilocalizzate, cioè con sede in cinque o più Regioni (si pensi alle grandi catene del retail), di anticipare il pagamento delle integrazioni salariali ai dipendenti. Per entrambi i trattamenti - ordinaria e deroga - le aziende non devono versare alcun contributo addizionale.

Altro punto non certo trascurabile riguarda la possibilità - in deroga all’articolo 21 del decreto Dignità - di prorogare, fino al 31 dicembre, di ulteriori 12 mesi i contratti a tempo determinato, non superando la durata massima complessiva delle 24 mensilità. Questo senza tenere conto delle proroghe già effettuate.

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