Una busta paga più pesante per lo sgravio dei contributi

Una tantum. La misura, prevista dalla legge di Bilancio, è valida per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, anche part-time.

Busta paga più pesante quest’anno grazie all’esonero riconosciuto (esclusivamente) sulla quota dei contributi previdenziali Inps per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (Ivs). La legge di Bilancio 2022, chiarendo che si tratta di un provvedimento «in via eccezionale» e che «resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche», in un primo momento aveva fissato l’esonero allo 0,8%, per poi innalzarlo recentemente di 1,2% punti percentuali, portandolo al 2% per i periodi di paga dal primo luglio al 31 dicembre 2022. La misura (valida per le buste paga dal primo gennaio al 31 dicembre 2022) riguarda tutti i lavoratori dipendenti nel pubblico e nel privato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) anche occupati part-time, con una retribuzione imponibile (complessiva e parametrata su base mensile) non superiore a 2.692 euro, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo della tredicesima.

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore nel mese di competenza di dicembre 2022, si può applicare sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (se inferiore o uguale al limite dei 2.692 euro), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese (sempre fino ai 2.692 euro). Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, l’esonero della quota a carico del lavoratore si può applicare sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione i 224 euro (ovvero un dodicesimo dei 2.692 euro complessivi).

Per quanto concerne i contratti che prevedono anche la quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione della stessa, la riduzione contributiva si può applicare solo nel caso in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, sempre che non si superi l’importo di 2.692 euro. Nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere quindi considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini Ivs, sia quella di retribuzione non imponibile ai fini Ivs per il superamento del massimale. Infine, se nello stesso mese si lavora per due datori diversi, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile va considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro. Info: www.inps.it.

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