Lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi: definitivi i 24 anni per Alessia Pifferi

IL PROCESSO. Definitivi i 24 anni per Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato a casa da sola la figlia di 18 mesi e averla fatta morire di stenti. In primo grado la donna era stata condannata all’ergastolo. La Cassazione rigetta i ricorsi.

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È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio volontario della figlia Diana, morta di stenti nel luglio 2022 a Milano dopo essere stata lasciata sola in casa per quasi sei giorni. La ha deciso la prima sezione penale di Cassazione che ha rigettato, oltre a quello del difensore, anche il ricorso della Procura generale con cui aveva contestato il riconoscimento delle attenuanti generiche concesse in secondo grado e che aveva portato alla riduzione della pena dall’ergastolo ai 24 anni.

«Non è l’esito che ci attendevamo perché pensavamo che si potesse annullare la sentenza di secondo grado almeno sulle attenuanti - commenta l’avvocato della madre e dalla sorella di Pifferi, Emanuele De Mitri -. Accettiamo comunque questa decisione che mette la parola fine a questa triste vicenda».

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Davanti agli ermellini il sostituto procuratore generale Valentina Manuali aveva sostenuto che «gli elementi sulla base dei quali la sentenza fonda il riconoscimento delle attenuanti generiche sono carenti», ricordando come la bambina fosse morta dopo essere stata privata per giorni di acqua e cibo. La rappresentante dell’accusa ha inoltre chiesto il rigetto del ricorso della difesa sulla capacità di intendere e di volere dell’imputata, ritenendo che gli elementi di disagio psichico emersi nel processo non avessero inciso sulla sua imputabilità.

«Non è l’esito che ci attendevamo perché pensavamo che si potesse annullare la sentenza di secondo grado almeno sulle attenuanti - commenta l’avvocato della madre e dalla sorella di Pifferi, Emanuele De Mitri -. Accettiamo comunque questa decisione che mette la parola fine a questa triste vicenda»

Nelle 193 pagine di motivazioni i giudici avevano scritto che «non vi sono i presupposti per affermare, con fondamento, che il comportamento processuale» della donna successivo alla morte della figlia fosse «espressione di accentuata capacità a delinquere». Al contrario, tale condotta veniva definita «sintonica con la deficitaria personalità dell’imputata» e quindi non incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti.

Secondo la Corte milanese, infatti, il comportamento tenuto dall’imputata nel corso del procedimento non era indicativo di una maggiore pericolosità criminale, ma appariva coerente con le fragilità personali emerse nel corso del processo. Nel motivare la concessione delle attenuanti, i giudici avevano inoltre attribuito rilievo al forte impatto mediatico della vicenda. La donna, si legge nella sentenza, avrebbe subito e “sofferto» il clamore mediatico che ha accompagnato il caso fin dall’inizio.

La Corte ha osservato che nei confronti dell’imputata «è difficile negare la lapidazione verbale», richiamando la straordinaria esposizione pubblica e il giudizio che ha accompagnato la vicenda dentro e fuori dalle aule giudiziarie.

Pur confermando la responsabilità della donna e ribadendo la «eccezionale gravità» dei fatti, i giudici d’appello hanno ritenuto che vi fossero «connotazioni soggettive che non possono essere ignorate». Da qui la scelta di escludere la pena dell’ergastolo e di orientarsi verso una sanzione ritenuta maggiormente coerente con la finalità rieducativa della pena.

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