Niente limiti agli affitti brevi da parte dei Comuni, Carnevali: «Servono strumenti regolatori»

LA SENTENZA. Il Consiglio di Stato: «L’attività non è soggetta a poteri prescrittivi e inibitori della pubblica amministrazione».

Bergamo

«L’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, non è soggetta a poteri prescrittivi e inibitori della pubblica amministrazione». Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 2928/2025, che boccia una sentenza del Tar della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che aveva «erroneamente riconosciuto al Comune di vietare al stipula di contratti di locazione a finalità turistica».

La vicenda ha origine dal ricorso della proprietaria di un’immobile a Sirmione, sul lago di Garda, che si era vista inibire l’esercizio dell’attività di locazione turistica. E rappresenta un duro colpo per le amministrazioni che stanno provando a regolare il fenomeno degli affetti brevi. Diversi passaggi della sentenza, sottolineano infatti che le locazioni turistiche non sono equiparabili alle strutture ricettive. Di conseguenza, l’amministrazione non può «vietare l’esercizio della libertà contrattuale della ricorrente - scrive la quinta sezione del Consiglio di Stato - in particolare quella di concludere contratti di locazione con finalità turistica, aventi ad oggetto i suoi immobili».

Il commento di Carnevali

Puntuale il commento di Elena Carnevali, sindaca di Bergamo: in città il tema è sentito, soprattutto nei borghi storici. «Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita costante delle locazioni turistiche, in particolare in Città Alta. Questo fenomeno ha certamente contribuito a valorizzare l’attrattività turistica della nostra città con tutti i benefici indotti, ma ci impegna ormai da tempo alla necessità di trovare un equilibrio tra residenzialità e accoglienza».

«In pratica, un proprietario può affittare il proprio immobile per fini turistici senza dover ottenere alcun permesso dal Comune»

«È in atto un dialogo con Regione Lombardia - prosegue la sindaca - purtroppo sospeso a causa del ricorso presentato dal Governo alla Corte Costituzionale contro la legge della Regione Toscana, che aveva votato a fine dicembre una legge per permettere ai comuni di limitare gli affitti brevi. A complicare la possibilità di regolamentazione è la sentenza del Consiglio di Stato: chiarisce che l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale non è considerata attività ricettiva e rientra nel diritto di proprietà e nella libertà contrattuale garantita dalla legge. In pratica, un proprietario può affittare il proprio immobile per fini turistici senza dover ottenere alcun permesso dal Comune, e le amministrazioni locali non hanno potere di vietare o condizionare questa scelta».

«Servono strumenti regolatori»

«Questo principio rischia di svuotare di efficacia i tentativi di tutela dei quartieri storici da parte dei Comuni. Le amministrazioni non possono rinunciare alla possibilità di governare il fenomeno che consente di tutelare la qualità della vita dei residenti e del turismo stesso. È nostro dovere insistere, come stiamo facendo, anche a livello dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, affinché lo Stato, con una norma di rango nazionale, e le Regioni, che hanno potere legislativo, consentano ai Comuni di avere strumenti regolatori almeno nelle aree di particolare pregio storico sottoposte a una pressione crescente sul patrimonio abitativo e sull’identità sociale».

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