Bagagli smarriti nei viaggi aerei: denunce e rimborsi più semplici
CONSUMATORI . Il modulo Pir compilato in aeroporto ora vale come reclamo. E niente fatture per i risarcimenti. Busi (Adiconsum): «Criteri di buon senso»
Lettura 3 min.Complice un’estate con temperature torride, anche a Bergamo chi se lo è potuto permettere ha cercato di viaggiare il più lontano possibile per cercare una pausa refrigerante. Non è un caso che il traffico aereo sia stato più intenso del solito, con l’aeroporto internazionale di Orio al Serio (circa 17 milioni di passeggeri nel 2025) che si è confermato come solido terzo scalo italiano grazie alla sua strategica ubicazione e a oltre 150 destinazioni. Con tanti viaggiatori (e non stiamo parlando ovviamente solo dello scalo alle porte di Bergamo), non sono mancati anche quest’anno i casi di bagagli smarriti e il conseguente stravolgimento della vacanza. Provate ad immaginare cosa si prova se, sognando di trovarsi ad esempio già a mollo nel mare cristallino di Paphos (Cipro) o all’ombra di una fresca foresta dei Paesi nordici europei, una volta scesi dalla scaletta dell’aereo, si scopre che le proprie valigie sono state smarrite, vivendo così una delle disavventure più temute dai viaggiatori di tutto il mondo.
Bagagli smarriti, cosa cambia con le nuove decisioni della Cassazione
Una brutta situazione che, come sottolineano le associazioni dei consumatori, è più frequente di quanto si pensi e comporta non pochi problemi a chi ne è suo malgrado vittima. Da quest’anno però, anche per i viaggiatori di casa nostra sono arrivate buone notizie al riguardo, grazie a due ordinanze della Corte di Cassazione. La prima, la più recente – la n. 8684 del 7 aprile 2026 – ha stabilito che il modulo Pir (Property irregularity report, documento che va compilato al banco dedicato al bagaglio smarrito, nel momento in cui si è atterrati in aeroporto e si scopre che le proprie valigie sono sparite) ha pieno valore anche quale reclamo formale.
Prima di tale importante novità, per ottenere il rimborso era invece necessario presentare (in aggiunta al Pir) anche un reclamo scritto alla compagnia aerea tassativamente dopo almeno 21 giorni (oltre ai quali il bagaglio si considera in ogni caso smarrito) dalla data di consegna del Pir. La decisione segna un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei passeggeri aerei, semplificando l’accesso ai risarcimenti in caso di bagagli smarriti o consegnati in ritardo. La seconda novità introdotta dalla Corte Suprema (ordinanza n. 28672 del 29 ottobre 2025) riguarda invece un altro tema non meno importante: non è più necessario dimostrare nel dettaglio il valore di ogni singolo oggetto contenuto nel bagaglio smarrito per avere diritto al risarcimento.
Modulo Pir, ora vale anche come reclamo formale
«Il Pir - spiega Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, che ha ricevuto durante l’estate numerose segnalazioni in tema di bagaglio smarrito - è il documento compilato in aeroporto quando il bagaglio viene smarrito, consegnato in ritardo, danneggiato oppure recapitato a un altro passeggero. Il modulo contiene i dati del viaggiatore, la descrizione del bagaglio e i dettagli del problema riscontrato, costituendo così una prova immediata dell’accaduto. Grazie alla recente ordinanza della Cassazione, con la duplice valenza il Pir ha assunto un valore ancora più importante per i passeggeri». Il modulo compilato direttamente in aeroporto, infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, è sufficiente per far valere i propri diritti, assolvendo la funzione sia di segnalare lo smarrimento sia del richiedere il risarcimento. «In questa prima fase consiglio, per essere sicuri, di fare comunque un sollecito trascorsi 21 giorni dalla presentazione del Pir» aggiunge Busi.
Per quanto concerne invece la decisione dello scorso ottobre sul valore di quanto smarrito, la presidente dell’associazione difesa dei consumatori e ambiente della Cisl di Bergamo evidenzia che il messaggio della Cassazione è chiaro: anche senza scontrini o fatture per ogni singolo oggetto, il passeggero ha diritto al risarcimento in caso di smarrimento del bagaglio. La decisione garantisce maggiore sicurezza e tutela, evitando che cavilli burocratici possano pregiudicare un diritto fondamentale. In pratica, ogni viaggio può iniziare e concludersi con la certezza che, in caso di problemi, i passeggeri saranno protetti.
Bagaglio smarrito, il giudice può stabilire un risarcimento equitativo
«Secondo la Suprema Corte - prosegue Busi - lo smarrimento del bagaglio rappresenta già di per sé un danno patrimoniale per il viaggiatore. Pretendere che ogni passeggero conservi scontrini o fatture per ogni oggetto contenuto nella valigia è stato giudicato irragionevole, poiché nella realtà pochi lo fanno, e ciò finirebbe per escludere dalla tutela la quasi totalità dei viaggiatori colpiti da simili disagi. La Corte ha quindi stabilito un principio chiaro: una volta accertato lo smarrimento e la responsabilità del vettore, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa del danno, basandosi su criteri di buon senso e di comune esperienza, come la durata del viaggio, la destinazione e le esigenze del soggiorno. In pratica, un bagaglio perso conterrà presumibilmente vestiti, accessori e articoli per l’igiene personale in quantità proporzionata al periodo di permanenza. Sulla base di questi elementi, il giudice potrà determinare una somma congrua a titolo di risarcimento, nel rispetto dei limiti fissati dalla Convenzione di Montreal, che stabilisce un tetto massimo pari a 1.519 Dsp (Diritti speciali di prelievo)».
Cosa sono i Dsp e dove chiedere assistenza a Bergamo
I Dsp sono la valuta e unità di conto del Fondo Monetario Internazionale; il controvalore per gli italiani è in base al cambio con l’euro (quindi il controvalore finale varia al variare del tasso di cambio). Info: Adiconsum Bergamo, via Carnovali 88/A (presso la sede della Cisl). Tel. 035.324580; e-mail [email protected].
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