Giovani precari, l’Inps apre la finestra per stabilizzarli: esonero al 100%

CAPITALE UMANO. Con la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026, l’Inps ha reso operativo l’esonero al 100% per chi trasforma un contratto a termine in un rapporto stabile: ecco chi ne ha diritto e come funziona davvero.

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Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 – il «decreto Lavoro» di cui Delta Index si è già occupata a proposito del ritorno del Bonus Giovani al 100% e delle istruzioni Inps che ne hanno definito i dettagli operativi – non conteneva una sola misura per l’occupazione under 35. All’articolo 4 prevedeva anche un incentivo distinto, pensato non per chi assume ma per chi stabilizza: l’esonero contributivo per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Ora, con la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026, l’Inps ne ha definito le regole operative. Ed è una misura che merita attenzione quanto il Bonus Giovani, perché parla a una platea diversa: i precari che le aziende hanno già in organico.

Una misura diversa dal Bonus Giovani, non cumulabile con esso

È il punto da cui partire, perché genera confusione. Il Bonus Giovani premia le nuove assunzioni a tempo indeterminato di under 35 disoccupati. L’incentivo alla stabilizzazione, disciplinato dallo stesso articolo 4 ma con una logica autonoma, premia invece la trasformazione di un rapporto già esistente: chi ha un dipendente a termine e decide di renderlo stabile. Le due misure non sono cumulabili sullo stesso lavoratore. Le aziende che hanno collaboratori a termine prossimi alla scadenza dovranno quindi valutare, caso per caso, quale delle due convenga attivare, non è scontato che la risposta sia sempre la stessa.

Chi ne ha diritto: la finestra è stretta

I requisiti sono più selettivi rispetto al Bonus Giovani classico. Per accedere all’esonero, la trasformazione deve rispettare contemporaneamente queste condizioni:

- il contratto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026;
- alla data della trasformazione, la sua durata complessiva non deve superare 12 mesi;
- la trasformazione stessa deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità;
- il lavoratore, alla data della trasformazione, non deve aver compiuto 35 anni (età massima: 34 anni e 364 giorni);
- il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa, con il medesimo o con altro datore.

Su quest’ultimo punto la circolare è dettagliata: un precedente periodo di apprendistato non è ostativo, così come un precedente rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o un rapporto di lavoro domestico. Lo è invece un precedente contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se si è concluso per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. Per questo l’Inps segnala l’esistenza di un’utility di verifica sul proprio sito, utilizzabile da aziende, intermediari e lavoratori stessi, per controllare in anticipo il possesso del requisito.

Quanto vale e per quanto tempo

L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi Inail), per un massimo di 24 mesi, entro un tetto di 500 euro mensili per lavoratore. Per i rapporti part-time il massimale si riduce proporzionalmente; per le trasformazioni o le cessazioni avvenute nel corso del mese, la soglia giornaliera è di 16,12 euro. Non è previsto, in questo caso, il massimale maggiorato da 650 euro per le regioni della Zes Unica: la misura ha un unico tetto su tutto il territorio nazionale.

Le condizioni che fanno decadere il beneficio

Anche qui lo schema ricalca quello del Bonus Giovani, con qualche variazione:
- Incremento occupazionale netto. La trasformazione deve tradursi in un aumento reale dell’organico rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo. Il venir meno dell’incremento in un dato mese fa perdere il beneficio per quel mese, senza possibilità di recupero.
- Nessun licenziamento nei sei mesi precedenti. Non possono accedere all’esonero i datori di lavoro che, nella stessa unità produttiva, abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi prima della trasformazione.
- Nessun licenziamento nei sei mesi successivi. Se nei sei mesi dopo la trasformazione il lavoratore stabilizzato (o un collega con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva) viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, l’esonero viene revocato e il beneficio già fruito recuperato.
- Salario giusto e regolarità contributiva. Come per il Bonus Giovani, il trattamento economico non può essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento, ed è richiesto il possesso del Durc in corso di validità.

I tetti di spesa: una dotazione molto più contenuta

È forse il dato che le aziende dovrebbero notare per primo. I limiti di spesa autorizzati per questa misura sono 18,2 milioni di euro per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028, cifre sensibilmente più basse rispetto ai 109,7 / 252,4 / 135,4 milioni stanziati per il Bonus Giovani. Se il monitoraggio dell’Inps dovesse far prevedere l’esaurimento delle risorse, l’Istituto smetterà di accogliere nuove domande. In una misura con dotazione così ridotta, la tempestività nella presentazione della domanda pesa più che altrove.

Come si fa domanda

La procedura è la stessa impostata per il Bonus Giovani: modulo telematico sul «Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)», sezione dedicata all’incentivo alla stabilizzazione. La domanda può riguardare sia trasformazioni già effettuate sia trasformazioni non ancora avvenute; in quest’ultimo caso l’Inps accantona le risorse e invita il datore di lavoro, via PEC o e-mail, a completare la trasformazione e la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni perentori, pena la perdita dell’importo accantonato.

La lettura Delta Index

Il Bonus Giovani guarda a chi un’azienda deve ancora convincere ad entrare. L’incentivo alla stabilizzazione guarda a chi un’azienda ha già dentro, e mette alla prova una domanda diversa: un’impresa che ha tenuto un giovane a termine per mesi, lo conosce, lo ha formato, è disposta a scommetterci in modo stabile, ora che il costo glielo consente quasi azzerato? La finestra è stretta (un contratto avviato entro aprile, trasformato tra agosto e dicembre) e la dotazione economica è limitata. Ma la misura arriva nel momento in cui, come Delta Index racconta ogni settimana attraverso i dati del proprio Osservatorio, il tema più critico nel rapporto tra aziende e Gen Z non è più solo attrarre: è trattenere chi si è già scelto di far entrare.

Per approfondire il tema del rapporto tra aziende e Generazione Z: Osservatorio Delta Index e Skillherz

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