Prima casa, le agevolazioni per chi vuole acquistare

MERCATO IMMOBILIARE. Serve prestare attenzione alle categorie catastali, non si devono possedere altri immobili. Tassa al 2% se si compra da privato.

In un mercato immobiliare ancora alle prese con i tassi applicati dalla Bce che tengono alte le rate dei mutui e la conseguente difficoltà per molti di accedere al credito, è ancora più utile sapere quali sono le agevolazioni previste dal fisco nel caso di acquisto della prima abitazione.

Chi compra da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2% (anziché del 9%), sul valore catastale dell’immobile, a cui si aggiungono i 50 euro versati sia per l’imposta ipotecaria che per quella catastale. Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente deve versare l’imposta, calcolata sul prezzo della cessione, del 4% (anziché del 10%). In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Per usufruire dell’agevolazione «prima casa», l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. L’agevolazione si applica anche quando l’immobile si trova: nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive); nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro; nell’intero territorio nazionale, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.

L’agevolazione non è ammessa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). L’agevolazione resta valida anche nel caso in cui si concede la prima casa in locazione, così come per l’acquisto di due appartamenti contigui, a patto che l’abitazione risultante presenti, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizioni previste. L’agevolazione vale sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue, sia in quello in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta per creare un’unica unità abitativa.

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