Codice della strada, passo indietro sulle sostanze stupefacenti

IL CODICE. Una circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute specifica che debba esserci uno «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo» perché una persona sia punibile.

Perché una persona sia punibile per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti occorre «una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida». Lo specifica una circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute inviata a prefetti e questori in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice della strada che aveva introdotto una stretta in materia.

Stretto collegamento

Il documento rileva che la nuova norma, «diversamente dalla precedente formulazione, punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica». L’elemento caratterizzante, richiamato nella locuzione «dopo aver assunto», aggiunge, «è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo». Occorre così provare, si legge nella circolare, «che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».

Le analisi

A questo scopo, «la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida».

«La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche – prosegue il testo di Interno e Salute – non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento» della patente.

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