Modello 730 precompilato a disposizione dal 30 aprile

Scadenze . Il 2 ottobre il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, a un Caf o a un professionista abilitato.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello 730/2023 riferito ai redditi 2022. A partire dal 30 aprile il modello riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sarà messo a disposizione anche nella versione precompilata, accedendo all’area dedicata del portale dell’Agenzia tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o la carta d’identità elettronica) o la Carta nazionale dei servizi.

Il 2 ottobre il termine ultimo per presentare i due modelli (ordinario e precompilato), direttamente all’Agenzia delle entrate, ad un centro di assistenza fiscale (Caf) a un professionista o al sostituto d’imposta.

Vediamo le principali novità di quest’anno. Sono state ridotte le aliquote Irpef da applicare ai redditi da 15mila a 50mila euro (dal 27% al 25% per redditi fino a 28mila euro e dal 38 al 35% per redditi fino a 50mila euro); è stato innalzato a 15mila euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro; è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro; dal 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio; ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione (l’importo della detrazione non può eccedere i 2mila euro; per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse.

Ricordiamo che il contribuente è libero di scegliere se utilizzare il modello 730 ordinario o quello precompilato. Nel caso ci siano delle incongruità o delle mancanze, il contribuente può modificare il precompilato. Chi ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi ordinario o modificando quello precompilato.

Tra i vantaggi del modello 730, quello di non dovere eseguire calcoli e ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio; se, invece, si devono versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA