Giusto licenziare il bidello se non pulisce
La sentenza che fa giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un ex collaboratore scolastico del «Paleocapa».

Il bidello è tenuto anche a fare le pulizie delle aule. E se si rifiuta, può essere licenziato. Lo ha confermato la Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza emessa il 20 gennaio e motivazioni pubblicate la scorsa settimana, rigettando il ricorso del collaboratore scolastico licenziato dal ministero dell’Istruzione il 21 dicembre 2017 mentre era in servizio all’istituto tecnico «Paleocapa», in città. La suprema corte, nell’udienza presieduta Amelia Torrice, ha così confermato la sentenza (e dunque la legittimità del licenziamento) emessa nel febbraio 2019 dalla corte d’appello di Brescia e prima ancora dal Tribunale di Bergamo.

«Le pulizie rifiutate», scrive la Cassazione, «oltre a essere tra i compiti del collaboratore scolastico, erano quelle di minore impegno (spazzare il pavimento, spolverare e pulire i banchi di sole quattro aule)», e già la corte bresciana aveva osservato che «il rifiuto della prestazione lavorativa era reiterato ed assolutamente ingiustificato; si trattava di violazione grave, influente sull’organizzazione dell’attività del plesso scolastico».

Nel ricorso di fronte agli «ermellini», l’avvocato Antonio Algieri del foro di Cosenza, difensore del bidello all’epoca in servizio al «Paleocapa», ha avanzato tre motivi per provare a ribaltare la decisione della corte d’appello di Brescia, tra cui l’assunto secondo cui nel contratto nazionale sarebbe previsto «solo genericamente, e in via subordinata, tra i compiti del collaboratore scolastico – riassume la Cassazione dando conto del ricorso – l’esecuzione delle pulizie dei locali degli spazi scolastici e degli arredi, senza affermare che dette mansioni gli spettino obbligatoriamente».

Per la Suprema Corte invece il contratto nazionale prevede «anche i compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. Tanto smentisce la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di mansioni non attinenti al profilo di collaboratore scolastico». Dunque, i bidelli sono tenuti a fare anche le pulizie; e in caso di rifiuto, è l’avviso della Cassazione, il licenziamento può essere legittimo.

Il collaboratore scolastico in questione, che abbiamo contattato, non ci sta e replica, annunciando un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo: «I carichi di lavoro che mi erano stati assegnati, al di fuori delle mansioni che mi spettavano, rispondevano a una logica di mobbing per il mio impegno per la legalità nel mondo della scuola».

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