Via Novelli, le motivazioni della sentenza d’appello: «Uccise dopo un banale rimprovero, per sfogare pulsioni violente»

IL DELITTO. Il giovane nel 2021 accoltellò un 34enne tunisino sotto gli occhi di moglie e figlie. Depositate le motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna a 21 anni: «Niente legittima difesa, fu lui a sfidare l’altro che se ne stava andando».

La personalità e la giovane età di Alessandro Patelli sono stati elementi «benevolmente valorizzati» nella sentenza di primo grado, visto che hanno portato alla concessione delle attenuanti generiche e si è «determinata la pena nel minimo edittale». Ma «sono elementi che, comunque, risultano pure in parte offuscati dalla spregiudicatezza con la quale Patelli ebbe, in definitiva, a ricercare un pretesto per poter sfogare la propria pulsione violenta, cui non è risultata affatto estranea una qualche deplorevole intolleranza di natura razzistica».

Lo scrive la Corte d’assise d’appello di Brescia nelle motivazioni alla sentenza con cui il 22 settembre ha condannato a 21 anni il giardiniere, all’epoca 19enne, accusato di aver ucciso con sei coltellate Marwen Tayari, 34 anni, tunisino di Terno d’Isola, al culmine di una lite scoppiata alle 13 dell’8 agosto 2021 per un banale diverbio sotto l’abitazione del ragazzo, in via Novelli 4. Salendo i gradini che conducono al portone del suo palazzo, Patelli aveva urtato la figlia 12enne della vittima, seduta con il resto della famiglia a riposarsi. Tayari aveva invitato il giovane a fare attenzione, ma Patelli aveva risposto in modo volgare, al che il 34enne lo aveva rimproverato. Pochi minuti dopo il giardiniere era sceso indossando un casco da moto e impugnando il coltello con cui avrebbe poi ucciso il tunisino durante una colluttazione.

Confermato il verdetto di primo grado

Il verdetto della Corte d’assise di Bergamo è stato confermato integralmente dai giudici di secondo grado, che hanno rigettato i motivi d’appello presentati dal difensore Ivano Chiesa. Il legale chiedeva in via principale l’assoluzione di Patelli perché avrebbe agito per legittima difesa, quantomeno putativa (e cioè, avrebbe erroneamente ritenuto di essere in pericolo); in subordine, l’eccesso colposo di legittima difesa oppure l’esclusione dell’aggravante di futili motivi e il riconoscimento dell’attenuante della provocazione.

La legittima difesa per la Corte bresciana non sussiste perché a lanciare la sfida fu l’imputato. I giudici sottolineano le frasi pronunciate dal 19enne, alcune delle quali riprese nel passaggio in cui accennano a un’intolleranza con possibili venature discriminatorie: «Vieni qua adesso, se hai i c…», urlò all’indirizzo di Tayari che si stava allontanando con la famiglia (e dunque, ragionano i giudici, in quel momento non poteva essere percepito come pericolo). E poi: «Voi arabi siete capaci di fare casino solo con le bottiglie rotte» e, quand’era a tu per tu col 34enne, «Allontanati figlio di p…, straniero di m…». Sfida che, osservano i giudici, «peraltro neppure risulta sia stata davvero accettata dal Tayari, atteso che il medesimo (…), anziché utilizzare la bottiglia di birra (che aveva in mano, ndr), l’aveva appoggiata in terra e si era limitato a fare uno sgambetto al Patelli». I due erano caduti a terra, il 19enne era finito sotto e – secondo la difesa –, nel terrore di soccombere, aveva sferrato coltellate alla cieca. Ma, fa notare la Corte, «non era Tayari che si gettava su Patelli, ma era Patelli che tirava verso di sé a terra il Tayari».

I giudici ricordano come «la situazione di pericolo» l’avesse «consapevolmente determinata lo stesso Patelli». Il quale fu visto dalla moglie e dalla figlia della vittima (ritenute testimoni attendibili) impugnare il coltello «quando si trovava già sul primo gradino» dopo essere ricomparso in strada dal portone del palazzo.

Per la Corte, se si fosse sentito in pericolo, Patelli sarebbe potuto «agevolmente» rientrare in casa. E non poteva sentirsi minacciato dalla bottiglia di birra che Tayari aveva in mano, in quanto il 19enne indossava il casco.

I futili motivi per i giudici sussistono. Perché il litigio che porta all’omicidio ha «una genesi che non può non ritenersi banale, siccome costituita da quel semplice rimprovero (per di più assolutamente giustificato). Sottolinea la Corte che Tayari redarguì Patelli «senza usare parole minacciose né offensive». «L’imputato – concludono i giudici – per un semplice, quanto giustificato rimprovero, ha strappato per sempre agli affetti dei suoi cari davanti agli occhi di una bambina (la figlia 12enne; l’altra di due anni era nel passeggino, ma non viene considerata in questo frangente perché la tenera età le ha probabilmente, e fortunatamente, impedito di capre cosa stava accadendo, ndr), un uomo di 34 anni».

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