Caccia, arrivano nuove sanzioni
contro gli illeciti venatori più gravi

Lunedì 1 novembre entra in vigore il Regolamento provinciale per l'adozione di provvedimenti disciplinari accessori a carico dei trasgressori alle disposizioni in materia di caccia. Il provvedimento, chiesto dalle Associazioni venatorie provinciali e, da anni, dai comitati gestionali di Ambiti e Comprensori, è stato approvato, all'unanimità, dal Consiglio provinciale, con apposita deliberazione il 27 settembre scorso, allo scopo di disincentivare e reprimere gli illeciti venatori più dannosi per la conservazione della fauna selvatica.

“Il nuovo regolamento provinciale è uno strumento assolutamente innovativo che colloca il mondo associativo venatorio bergamasco, l' Amministrazione provinciale e, più in generale, la Provincia bergamasca, tra quelle più sensibili ad una corretta gestione della fauna selvatica cacciabile e alla protezione delle specie selvatiche protette”, ha spiegato Alessandro Cottini, Assessore alla Caccia Pesca e Sport.

“I suoi contenuti sono stati condivisi con il mondo venatorio provinciale, al quale va riconosciuta una notevole maturità sul delicato argomento del rispetto delle regole che disciplinano l'attività venatoria e sui principi della caccia sostenibile”. Il Regolamento provinciale, in pratica, prevede che tutti gli organi preposti alla vigilanza venatoria: Corpo di Polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Guardie venatorie volontarie, ecc., segnalino al Servizio Caccia e Pesca, attraverso apposita comunicazione, il sequestro di armi, munizioni, mezzi di caccia o fauna selvatica, nel corso dell'attività di controllo della caccia o di repressione del bracconaggio.

Il Dirigente del Settore Caccia Pesca e Sport, sentito preventivamente il parere della Commissione giuridica appositamente nominata dall'Ente di via Tasso, emetterà il provvedimento disciplinare a carico di quei cacciatori che, avendo commesso una violazione sia di natura amministrativa che di natura penale, vengano sottoposti a sequestrato di un oggetto illecito o di fauna selvatica illecitamente prelevata. La sanzione disciplinare consiste nella sospensione temporanea e nel conseguente ritiro, al cacciatore, del tesserino venatorio regionale, un documento necessario per praticare l'attività venatoria.

Qualora l'illecito sia commesso al di fuori della stagione di caccia, e quindi quando il cacciatore non può essere in possesso del tesserino venatorio regionale, che obbligatoriamente deve essere riconsegnato alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno, il Dirigente provvederà al diniego di rilascio del documento per il periodo previsto dall'eventuale sanzione. Il Consiglio Provinciale, all'unanimità, congiuntamente al nuovo regolamento, ha approvato un'apposita tabella che riassume i criteri applicativi delle sanzioni disciplinari che, in accoglimento di una modifica migliorativa, presentata dalle associazioni venatorie e trasformata in emendamento dai Consiglieri provinciali, prevede un periodo di sospensione del tesserino che va, da un minimo di 3 giorni, per gli illeciti meno gravi, fino ad un massimo di 3 anni per gli illeciti più gravi quali il bracconaggio notturno o a danno di specie particolarmente protette oppure in zone vietate alla caccia.

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